La sospensione cautelare non richiede una condanna penale passata in giudicato
Per l’ammissibilità della nuova sospensione cautelare non è necessario che le condanne penali di cui agli artt. 60 L. n. 247/2012 e 32 Reg. CNF n. 2/2014 siano altresì definitive, in quanto ciò contrasterebbe con la ratio della misura cautelare stessa, la quale è estranea al giudizio prognostico sulle responsabilità dell’incolpato (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato l’impugnazione proposta avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. Mascherin, rel. Picchioni- sentenza del 25 marzo 2017, n. 23).
Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Giusti), SS.UU, sentenza n. 26148 del 3 novembre 2017
I presupposti della “nuova” sospensione cautelare
A differenza della previgente disciplina, la nuova sospensione cautelare può essere deliberata dal C.D.D. competente esclusivamente nei casi previsti dagli artt. 60 Legge Professionale e 32 Reg. CNF n. 2/2014(*), per la durata massima di un anno e a pena di inefficacia ove nel termine di sei mesi dalla sua irrogazione non venga adottato il provvedimento sanzionatorio (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato l’impugnazione proposta avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. Mascherin, rel. Picchioni- sentenza del 25 marzo 2017, n. 23).
Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Giusti), SS.UU, sentenza n. 26148 del 3 novembre 2017
(*)NOTA:
a) una misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello;
b) la pena accessoria della sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte ai sensi dell’art. 35 del codice penale anche se con la sentenza penale di primo grado sia stata disposta la sospensione condizionale della pena;
c) una misura di sicurezza detentiva;
d) la condanna in primo grado per i reati previsti dagli articoli 372, 374, 377, 378, 381, 640 e 646 del codice penale, se commessi nell’ambito dell’esercizio della professione o del tirocinio, ovvero dagli articoli 244, 648-bis e 648-ter del medesimo codice;
e) la condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni.
La sospensione cautelare non ha natura di sanzione disciplinare
Anche a seguito della riforma professionale, la sospensione cautelare non ha la natura di sanzione disciplinare, ma è un provvedimento amministrativo precauzionale, col quale si intende tutelare il decoro e la dignità della classe forense (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato l’impugnazione proposta avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. Mascherin, rel. Picchioni- sentenza del 25 marzo 2017, n. 23).
Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Giusti), SS.UU, sentenza n. 26148 del 3 novembre 2017
Il cumulo della “vecchia” e della “nuova” sospensione cautelare
In considerazione dei rispettivi diversi presupposti, l’eventuale sospensione cautelare disposta ai sensi dell’art. 43 RDL n. 1578/1933 non impedisce la successiva applicazione della sospensione cautelare disposta ai sensi dell’art. 60 L. n. 247/2012, che non costituisce pertanto bis in idem, dovendosi esclusivamente cumulare i due periodi di sospensione ai fini del computo della durata massima stabilita dalla nuova disciplina.
Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Giusti), SS.UU, sentenza n. 26148 del 3 novembre 2017
Sospensione cautelare: la nuova disciplina opera anche per fatti precedenti al 2015
A far data dal 2 gennaio 2015, si sono realizzate tutte le premesse fattuali e logico/giuridiche ai fini dell’applicabilità della sospensione cautelare ex art. 60 L. n. 247/12, ovverosia la costituzione dei Consigli distrettuali di disciplina (CDD), sicché non trova più applicazione l’art. 43, co. 3, RdL n. 1578/1933, neppure con riferimento a fatti precedenti ovvero commessi nella vigenza di tale ultima norma (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato l’impugnazione proposta avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. Mascherin, rel. Picchioni- sentenza del 25 marzo 2017, n. 23).
Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Giusti), SS.UU, sentenza n. 26148 del 3 novembre 2017
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Gaziano), sentenza del 6 giugno 2015, n. 73.
La sospensione cautelare non richiede una condanna penale passata in giudicato.
Per l’ammissibilità della nuova sospensione cautelare non è necessario che le condanne penali di cui agli artt. 60 L. n. 247/2012 e 32 Reg. CNF n. 2/2014 siano altresì definitive, in quanto ciò contrasterebbe con la ratio della misura cautelare stessa, la quale è estranea al giudizio prognostico sulle responsabilità dell’incolpato (Nel caso di specie, il professionista aveva richiesto la revoca della sospensione cautelare adducendo giudizi prognostici sugli sviluppi favorevoli dell’appello proposto in sede penale. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato la domanda in parte qua).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza del 25 marzo 2017, n. 23