Con la riforma di cui alla l. 28.4.14, n. 67, il legislatore ha introdotto nel codice di procedura penale, tra le altre novità, l’istituto della c.d. sospensione del processo per gli irreperibili.
Nell’ambito della disciplina dell’udienza preliminare, sono stati sostituiti gli artt. 420 bis, 420 quater e 420 quinquies, con una sostanziale eliminazione dell’istituto della contumacia e l’introduzione di una procedura che si snoda secondo un doppio binario per la celebrazione del processo:
- svolgimento in assenza dell’imputato nel caso in cui si abbia la prova della sua conoscenza del processo o la stessa si ricavi da elementi c.d. sintomatici o l’imputato, esplicitamente o implicitamente, abbia rinunciato a parteciparvi;
- sospensione del processo, laddove si verifichi che l’imputato non è a conoscenza del processo a suo carico, perché non è stato informato mediante notificazione o aliunde; la sospensione perdura finché le ricerche dell’imputato non vanno a buon fine o comunque si via la prova certa della sua conoscenza del procedimento.
Esaminando la disciplina della c.d. assenza dell’imputato emerge, ex art. 420 bis, comma 1, c.p.p. il mantenimento della regola generale secondo la quale il processo si svolge anche in assenza dell’imputato, libero o detenuto, a meno che lo stesso non abbia un legittimo impedimento (unica norma rimasta immutata: quella di cui all’art. 420 ter c.p.p.) ma, ciò nonostante, abbia espressamente rinunciato ad assistere all’udienza.
Viene, poi, introdotta, la presunzione di conoscenza del procedimento da parte dell’imputato, situazione che consente la celebrazione del processo in sua assenza, in una serie di ipotesi specifiche, ovvero nel caso in cui l’imputato:
- abbia dichiarato o eletto domicilio nel corso del procedimento;
- sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare;
- abbia nominato un difensore di fiducia;
- abbia ricevuto personalmente la notificazione dell’avviso dell’udienza;
- nell’ipotesi di chiusura in cui risulti comunque con certezza che l’imputato è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo.
L’ordinanza che dispone di procedere in assenza dell’imputato, peraltro, è revocata d’ufficio allorché questi successivamente compaia.
Analogamente a quanto prevedeva la abrogata disciplina della contumacia, comparendo anche successivamente, all’imputato è concesso il recupero di alcune facoltà difensive.
Più nel dettaglio:
- Se fornisce la prova che l’assenza deriva da incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo, il giudice rinvia l’udienza e l’imputato può chiedere l’acquisizione di atti e documenti ex art. 421, c. 3;
- Nel corso del giudizio di primo grado può avanzare richiesta di prove ex art. 493;
- Può chiedere la rinnovazione di prove già assunte, rimanendo validi gli atti regolarmente compiuti in precedenza;
- Può esercitare tali facoltà anche laddove dimostri che versava nell’assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento e che la prova dell’impedimento è pervenuta con ritardo senza sua colpa.
Quando il giudice per l’udienza preliminare abbia verificato che non si può procedere in assenza dell’imputato o sussiste un legittimo impedimento dello stesso o del difensore o non rilevi alcuna nullità della notificazione, disporrà la sospensione del processo per assenza dell’imputato, istituto introdotto, come noto, allo scopo di deflazionare il carico dei processi.
In primo luogo, il giudice, se l’imputato non è presente alla prima udienza, rinvia il processo disponendo che l’avviso del rinvio gli sia notificato personalmente ad opera della polizia giudiziaria.
Se la notificazione non risulta possibile, e a meno che non debba essere pronunciata sentenza ai sensi dell’art. 129, il giudice dispone allora procede effettivamente, con ordinanza, alla sospensione del procedimento.
La sospensione del processo, tuttavia, non può pregiudicare lo svolgimento di attività processuali che non possono essere rinviate, in attesa delle ricerche dell’imputato irreperibile: è allora prevista, su richiesta di parte, l’acquisizione delle prove non rinviabili, mediante la quale si apre una finestra istruttoria (anche in sede di udienza preliminare).
Tale meccanismo ricalca quello già ideato dal legislatore per l’altro, innovativo, istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova (introdotto anch’esso con la l. 28.4.14, n. 67, con i nuovi artt. 168 bis, 168 ter, 168 quater c.p.; 464 bis e ss. c.p.p.).
Nel corso del dibattimento, infatti, si acquisiscono, sempre a richiesta di parte, le prove non rinviabili ed anche quelle che possono condurre al proscioglimento dell’imputato: in presenza di tale situazione sarebbe, infatti, iniqua la sospensione del processo.
Sospensione del processo che dovrebbe durare l’arco temporale di un anno, trascorso il quale il giudice, ex art. 420 quinquies, c. 1, ma anche prima quando ne ravvisi l’esigenza, e comunque ad ogni scadenza annuale se il procedimento non ha ancora ripreso il suo corso, dispone nuove ricerche dell’imputato per notificargli l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare.
La revoca dell’ordinanza di sospensione è disposta nei seguenti casi:
- Quando le ricerche dell’imputato abbiano avuto esito positivo;
- Se interviene la nomina di un difensore di fiducia, prova inconfutabile della conoscenza del procedimento da parte dell’imputato
- In ogni altro caso in cui via sia la prova certa che l’imputato è a conoscenza del procedimento a suo carico;
- Se sussistono i presupposti per l’emissione di una sentenza a norma dell’art. 129 (per elementi sopravvenuti rispetto alla decisione assunta ai sensi dell’art. 420 quater, c. 2).
Revocata la sospensione, il procedimento prosegue nelle forme ordinarie, con la fissazione della nuova udienza con notificazione dell’avviso all’imputato (che ha facoltà di optare per i riti alternativi, giudizio abbreviato o patteggiamento), al suo difensore, alle altre parti private ed alla persona offesa (fissazione che viene comunicata, naturalmente, anche al pubblico ministero).
Effetti di rilievo, infine, comporta la sospensione del processo in riferimento all’azione civile, eventualmente già esercitata in sede penale, che, ai sensi dell’art. 75, c. 3, rimane sospesa dopo la costituzione di parte civile fino all’emissione della sentenza di primo grado.
E’ chiaro che, dinanzi alla sospensione del procedimento, la norma richiamata perde di operatività.