In tema di contratto di locazione ad uso diverso da abitazione, la tardiva registrazione del contratto, sebbene non formalizzata, può produrre effetti con decorrenza “ex tunc” e non sussistendo vincoli di forma ad substantiam, il giudice civile può legittimamente utilizzare prove atipiche, comprese le risultanze di atti penali, per accertare l’esistenza di un contratto verbale. La cessazione del contratto per mutuo consenso esclude il diritto all’indennità di avviamento, in quanto il recesso del conduttore, anche se consensuale, impedisce il sorgere di tale diritto. Inoltre, il risarcimento del danno per perdita di redditività aziendale è infondato se non provato il nesso causale tra la cessazione della locazione e il presunto danno subito.
Tribunale Di Napoli, Sentenza n.8764 del 14 Ottobre 2024
Avv. Federico Bocchini