Il Tribunale di Grosseto, Sezione Lavoro, con ordinanza resa a definizione di un procedimento di urgenza ex art. 700 c.p.c., ha dichiarato l’illegittimità della condotta datoriale che obbliga il lavoratore a fruire di ferie “anticipate”, da computarsi su un monte ferie non ancora maturato, invece di adibirlo a modalità di lavoro agile in ragione della previsione di cui all’art. 39, comma 2, D.L. 18/2020.
Nella fattispecie, di fronte alla richiesta del lavoratore – peraltro affetto da una patologia respiratoria – di essere adibito, come già i suoi colleghi, a modalità di lavoro “agile”, l’azienda si era limitata a prospettargli l’alternativa tra il ricorso a ferie anticipate (avendo il medesimo già fruito delle ferie maturate) e la sospensione non retribuita del rapporto di lavoro fino alla cessazione dell’emergenza sanitaria.
Nell’interpretazione normativa riportata nell’ordinanza, il Giudice ha chiarito come il DPCM 10 aprile 2020, nel ribadire alla lettera hh) dell’art. 1, la volontà di promuovere il lavoro agile, “raccomanda in ogni caso ai datori di lavoro pubblici o privati di promuovere la fruizione di periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dalla lettera precedente e dall’art. 2, comma 2”.
Il che equivale a dire, secondo la pronuncia in commento “che laddove il datore di lavoro privato sia nelle condizioni di applicare il lavoro agile, e (come nel caso di specie) ne abbia dato prova, il ricorso alle ferie non può essere indiscriminato, ingiustificato o penalizzante, soprattutto laddove vi siano titoli di priorità per ragioni di salute”. In altre parole, accertata la sussistenza delle condizioni per ricorrere al lavoro agile, il datore di lavoro non può agire in maniera irragionevolmente o immotivatamente discriminatoria nei confronti di questo o quel lavoratore.
Pertanto, chiarisce l’ordinanza in commento, “La promozione del godimento delle ferie appare, del resto, una misura comunque subordinata – o quantomeno equiparata, non certo primaria – laddove vi siano le concrete possibilità di ricorrere al lavoro agile e il datore di lavoro privato vi abbia fatto ricorso”.
Nella fattispecie, infatti, la condotta datoriale si pone in violazione del principio generale secondo cui le ferie (maturate) servono a compensare annualmente il lavoro svolto con periodi di riposo, consentendo al lavoratore il recupero delle energie psico-fisiche e la cura delle sue relazioni affettive e sociali, e pertanto maturano in proporzione alla durata della prestazione lavorativa. In quanto tale, chiarisce la pronuncia riportata “il godimento delle (id est, il diritto alle) ferie non può essere subordinato nella sua esistenza e ricorrenza annuale alle esigenze aziendali se non nei limiti di cui all’art. 2109, co. 2, cod.civ. e nel rispetto delle previsioni dei singoli contratti collettivi, avuto riguardo ai principi costituzionali affidati all’art. 36 della carta”.
Così motivando, il Giudice ha quindi disposto, con effetto immediato, che il datore consentisse la prestazione lavorativa del ricorrente in modalità di lavoro agile.
Tribunale di Grosseto – Sezione Lavoro – ordinanza n. 502/2020 del 23 aprile 2020.
Avv. Francesco Giglioni