Le Faq sulle specializzazioni per gli Avvocati – dal sito del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma
- Quale è la normativa di riferimento?
Nella G.U. del 12 dicembre 2020 è stato pubblicato il D.M. 01/10/2020 n. 163 (Regolamento
concernente modifiche al Decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante
disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, ai sensi
dell’articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247) in vigore dal 27 dicembre 2020. - A chi devo inoltrare istanza per il conseguimento del titolo da specialista?
L’istanza deve essere presentata al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati al seguente indirizzo pec:
specializzazioni@ordineavvocatiroma.org.
Il COA di Roma inoltrerà la documentazione al Consiglio Nazionale Forense ai sensi del Regolamento
(art. 6, co. 1, D.M. 144/2015) che attribuisce o revoca il titolo di specialista in via esclusiva. - Come deve essere formulata l’istanza?
Il CNF ha predisposto 3 distinti modelli di autocertificazione:
A. SPECIALISTA PER FORMAZIONE
B. SPECIALISTA PER DOTTORATO
C. SPECIALISTA PER ESPERIENZA
Per maggiori approfondimenti si consiglia di prendere visione della Nota Illustrativa del CNF - Quali atti devono essere allegati per agevolare la valutazione della Commissione?
Nell’ipotesi di richiesta del titolo per esperienza, esemplificativamente potranno essere allegati: atti
introduttivi del giudizio, comparse e memorie di costituzione, memorie ex art. 183 c.p.c., verbali di
udienza, atti di impugnazione e ogni altro atto di natura difensiva che possa consentire alla
Commissione ministeriale la compiuta valutazione della coerenza dei titoli con la domanda di
inserimento nell’elenco degli specialisti.
Per la materia stragiudiziale: anche ogni interlocuzione scritta con la parte assistita e/o con la
controparte o terzi, scritture private, contratti, etc.
Non rileva in relazione ad alcuna delle modalità di accesso all’elenco degli specialisti, la partecipazione a
convegni, fatta eccezione per i corsi formativi di cui all’art. 7 per i quali è espressamente prevista
modalità di conseguimento del titolo.
E’ necessario che gli atti o documenti siano depositati per esteso e non limitati all’allegazione del mero
frontespizio.
Tutti i dati riferibili alle generalità delle parti di cui alla relazione e agli atti e/o documenti allegati, sia
in ambito giudiziale che stragiudiziale, dovranno risultare anonimi o pseudonimizzati. Sarà possibile
oscurare anche le parti relative alla descrizione del fatto purché se ne riesca ad evincere la questione
giuridica affrontata. - Quali sono gli incarichi computabili?
L’art. 8 co. 1 lett. b) del D.M. 144/2015 contiene espresso riferimento ad incarichi professionali fiduciari,
pertanto non è possibile computare le difese di ufficio.
Atteso che il citato articolo fa riferimento alla trattazione dell’incarico e non al semplice conferimento, si
ritiene che possano essere autonomamente considerati: la trattazione del giudizio di primo e di secondo
grado, del giudizio di legittimità e di eventuali procedimenti incidentali (es. procedimento cautelari,
accertamento tecnico preventivo, giudizio di ottemperanza, ecc.) - Quali sono le verifiche effettuate dal COA?
Il Consiglio dell’Ordine verificherà la regolarità formale della domanda il cui controllo avrà ad oggetto:
a) l’autocertificazione dei requisiti soggettivi come da format indicati dal CNF;
b) la documentazione specifica prodotta:
- nell’ipotesi di richiesta del titolo di Avvocato Specialista per esperienza, la relazione illustrativa e la
documentazione comprovante la natura dell’incarico e la questione giuridica affrontata; - nell’ipotesi di richiesta del titolo di Avvocato Specialista per dottorato di ricerca, l’attestato di
conseguimento del dottorato di ricerca nella materia indicata; - nell’ipotesi di richiesta del titolo di Avvocato Specialista per corso di specializzazione, attestato di
frequentazione del corso indicato.
Il Consiglio, al termine della verifica, inoltrerà tempestivamente l’istanza e la documentazione allegata al
CNF al quale l’istante potrà rivolgersi per conoscere lo stato del procedimento (CNF).