Le linee guida per le strutture extra alberghiere per il comune di Roma

Le linee guida per le strutture extra alberghiere per il comune di Roma – contributo a cura dell’Avv. Federico Bocchini

Quali sono i requisiti per avviare una attività ricettiva nel comune di Roma?

1. Cosa bisogna fare per avviare un’attività ricettiva?

Per avviare un’attività ricettiva si deve trasmettere, esclusivamente in via telematica, allo Sportello Unico per le Attività Ricettive (S.U.A.R.) del Dipartimento Turismo – Formazione e Lavoro, una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) corredata degli atti e delle dichiarazioni che dimostrano il possesso dei requisiti funzionali e strutturali necessari per lo svolgimento dell’attività ricettiva. La trasmissione della S.C.I.A. avviene nell’ambito del Servizio S.C.I.A. on line accedendo alle pagine www.suaproma.comune.roma.it.
Per le attività ricettive di campeggi e villaggi turistici, la trasmissione della S.C.I.A. è da effettuarsi tramite PEC all’indirizzo: protocollo.turismoformazionelavoro@pec.comune.roma.it, modulistica scaricabile dal sito www.suaproma.comune.roma.it.

2. Quali sono i riferimenti normativi a cui rifarsi se si vuole aprire un’attività ricettiva?

• Legge della Regione Lazio 6 agosto 2007, n. 13 e ss.mm.ii 
• Regolamento della Regione Lazio 7 agosto 2015, n. 8 “Nuova disciplina delle strutture ricettive extralberghiere” 

• Regolamento della Regione Lazio 16 giugno 2017, n. 14  “Modifiche al Regolamento Regionale 7 agosto 2015, n. 8 (Nuova disciplina delle strutture ricettive extralberghiere)

• Regolamento della Regione Lazio 24 ottobre 2008, n. 17 e ss.mm.ii. “Disciplina delle strutture ricettive alberghiere”

• Regolamento della Regione Lazio 24 ottobre 2008, n. 18  e ss.mm.ii. “Disciplina delle strutture ricettive all’aria aperta”
• Regolamento generale edilizio del Comune di Roma – Delibera n. 5261 del 18.8.1934
• Regolamento sul contributo di soggiorno nella città di Roma Capitale – Delibera dell’Assemblea Capitolina n. 44 del 24.7.2014 

• Deliberazione del Commissario Straordinario n. 14 del 18/03/2016  – Modifica al Regolamento sul contributo di soggiorno nella città di Roma Capitale approvato dall’Assemblea Capitolina con  Deliberazione n. 44 del 24 luglio 2014
• Legge 7 agosto 1990, n. 241  (con particolare riferimento all’art. 19) “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”
• Decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445  (con particolare riferimento all’art. 75) “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
• Decreto Ministero dell’Interno del 9 aprile 1994  “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere”
• Decreto Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151  “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi”
• Deliberazione della Giunta Regione Lazio 14 gennaio 2011, n. 3  “Linee guida sull’igiene dei prodotti alimentari”
 

3. Quali sono le tipologie di attività ricettive?

Sulla base della legge della Regione Lazio 6 agosto 2007, n. 13 le strutture ricettive si distinguono nelle seguenti tipologie:
• Strutture ricettive alberghiere: alberghi, dipendenze alberghiere e residence
• Strutture ricettive extralberghiere: guest house o affittacamere, case per ferie, ostelli per la gioventù, hostel o ostelli, bed & breakfast, case e appartamenti per vacanze country house o residenze di campagna, rifugi montani, rifugi escursionistici, case del camminatore. 
• Strutture ricettive all’aria aperta: camping, villaggi turistici.

4. Cosa bisogna fare per inviare la SCIA on line per le attività ricettive di tipo imprenditoriale? 

L’accesso ai Servizi di RomaTributi attraverso le credenziali rilasciate da Roma Capitale (accesso diretto) è stato disabilitato.

L’accesso all’Area Riservata ed ai Servizi Online sarà consentito solo previa autenticazione attraverso SPID (Sistema di Pubblica Identità Digitale),CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS(Carta Nazionale dei Servizi).

Le credenziali SPID/CIE/CNS offrono l’opportunità di interagire con l’intera rete della Pubblica Amministrazione garantendo un migliore livello di sicurezza.

Le Persone Fisiche potranno operare per conto di una Impresa censita nel Registro Imprese solo se in possesso di carica rappresentativa per l’Impresa stessa.

Dal mese di febbraio 2021 è entrato in esercizio il nuovo sistema di Gestione Utenze e Deleghe (denominato SIGEUD) attraverso il quale è possibile gestire, in maniera semplificata, le utenze delle Persone Giuridiche e il meccanismo delle deleghe online, che ha sostituito l’attuale modalità di “intermediario” e consente di operare anche ad un soggetto diverso dal legale rappresentante della persona giuridica (assistito, dipendente,preposto ad altra sede, ecc.), sostituendo così le modalità attualmente garantite dal sistema Roma Tributi.

Essendo stato disabilitato l’accesso diretto a Roma Tributi, per poter operare in continuità è necessario ricreare le deleghe o crearne di nuove sul cruscotto SIGEUD raggiungibile dopo aver fatto accesso al Portale.

Dal Portale è possibile scaricare un manuale per il sistema SIGEUD e consultare un elenco di FAQ.

5. E’ previsto il subentro per le attività’ ricettive imprenditoriali?

Si, le  tipologie di subentro possono essere:
– cessione d’azienda
– contratto di affitto d’azienda
– contratto di affitto di ramo d’azienda
– mortis causa
– fusione/scissione societaria  (con cambio di partita IVA)

6. In caso di subentro o di modifica del Legale Rappresentante deve essere presentata una nuova S.C.I.A.?

Sì, qualsiasi modifica riguardante denominazione, natura giuridica, modifica della sede legale, ecc. della persona giuridica presente nel Registro Imprese dovrà essere preventivamente comunicata alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura. Le modifiche verranno recepite dal portale di Roma Capitale in via automatica e sarà quindi possibile presentare la nuova S.C.I.A. di modifica dopo alcuni giorni lavorativi (circa 5 giorni) dalla comunicazione alla C.C.I.A.A.
 
7. Colui che cede l’azienda ha l’obbligo di comunicarlo al S.U.A.R.?

Sì, le strutture ricettive che esercitano l’attività in forma imprenditoriale devono comunicare la cessazione dell’attività specificando nell’apposito modulo la motivazione della cessazione fleggando una delle seguenti cause:

  • cessazione definitiva dell’attività;
  • cessazione per trasferimento della proprietà;
  • cessazione per trasferimento della gestione dell’impresa (trattasi di affitto d’azienda).

Le strutture ricettive che esercitano l’attività in forma non imprenditoriale devono comunicare la cessazione per cessazione definitiva dell’attività.

Per cessare un’attività ricettiva il titolare dell’esercizio deve trasmettere in via telematica allo Sportello Unico per le Attività Ricettive una comunicazione, utilizzando il modulo on line pubblicato sulle pagine del SUAR alla voce “consultazione modulistica” selezionare “attività ricettive” e, dopo aver selezionato la tipologia di attività, andare su “cessazione attività” e specificare la motivazione nel caso di attività imprenditoriali.

Prima dell’invio del modulo di cessazione occorre procedere al versamento dei diritti di istruttoria di € 21,00 creando la reversale telematica di pagamento.

8. Per  l’iscrizione alla Ta.Ri (Tariffa Rifiuti) per le attività ricettive imprenditoriali  quale codice bisogna  indicare?

Il codice da indicare è quello riportato sul modulo di iscrizione della TARIFFA RIFIUTI UFFICI E SOCIETA’ – elenco categorie utenze non domestiche.

9. La Relazione tecnica asseverata  deve essere firmata digitalmente da un tecnico abilitato?

Si, utilizzando obbligatoriamente il modulo di relazione tecnica pubblicato nella modulistica del S.U.A.R. che deve essere compilato ed allegato alla SCIA


10. Come fare per effettuare il versamento dei diritti di istruttoria? 

Per ogni S.C.I.A. telematica inviata allo Sportello per le Attività Ricettive occorre effettuare il pagamento per i diritti di istruttoria attraverso la compilazione di una reversale.

Per compilare la reversale clicca qui.
 

Attenzione: la reversale è un allegato obbligatorio della S.C.I.A. e delle cessazioni.


11. Quali sono gli importi relativi ai diritti di istruttoria per la presentazione della S.C.I.A.?

TARIFFE RELATIVE AI SERVIZI DEL TURISMO
(Deliberazione dell’ Assemblea Capitolina n. 141 del 19.12.2018)

DIRITTI DI ISTRUTTORIA RELATIVI AI SERVIZI PER LE ATTIVITA’ RICETTIVE ALBERGHIERE ED EXTRALBERGHIERE

1) Presentazione S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di inizio Attività) per avvio nuovi esercizi
– diritti di istruttoria strutture ricettive entro i mq. 250  € 250,00
– diritti di istruttoria strutture ricettive da mq. 251 a mq. 500  € 600,00
– diritti di istruttoria strutture ricettive oltre i mq. 501  € 1.000,00
– diritti di istruttoria case e appartamenti per vacanze (art. 7, R.R. n. 8/2015) – istruttoria singola/prima unità  € 250,00
– diritti di istruttoria case e appartamenti per vacanze (art. 7, R.R. n. 8/2015) – istruttoria per ciascuna unità, in aggiunta alla prima, nell’ambito della medesima SCIA € 150,00

2) Presentazione S.C.I.A.(Segnalazione Certificata di inizio Attività)  a seguito di modifiche (ristrutturazioni, ampliamento o riduzione della capacità ricettiva, inserimento servizi di somministrazione bevande e alimenti o centro benessere)
– diritti di istruttoria strutture ricettive entro i mq. 250 (escluso case e appartamenti per vacanze)  € 50,00
– diritti di istruttoria strutture ricettive da mq. 251 a mq.500 (escluso case e appartamenti per vacanze)  € 150,00
– diritti di istruttoria strutture ricettive oltre i mq. 501 (escluso case e appartamenti per vacanze)  € 300,00
– istruttoria con richieste di modifica (ristrutturazioni, ampliamento o riduzione della   capacità ricettiva di una casa già attivata con precedente SCIA di inizio attività) per ogni unità ricettiva oggetto di intervento inserita nella medesima SCIA €50,00.

 Osservazioni in merito alle Ristrutturazioni: nel caso di ristrutturazioni strutturali occorre presentare, fra gli allegati necessari, la planimetria e la relazione tecnica asseverate a firma digitale del tecnico.

3) Presentazione S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di inizio Attività) a seguito di modifiche societarie, cambi della titolarità o della gestione, variazioni di classificazione e modifica periodi di apertura
– diritti di istruttoria  € 21,00
4) Comunicazione cessazione attività  € 21,00

DIRITTI DI ISTRUTTORIA AD ALTRE FORME DI OSPITALITÀ – ALLOGGI PER USO TURISTICO (ART. 12 BIS, R.R. 8/2015 E SS.MM.II.)

1) Presentazione comunicazione di inizio attività – diritti di istruttoria  € 21,00

2) Presentazione modifica della comunicazione di inizio attività – diritti di istruttoria  € 21,00

3) Comunicazione cessazione attività – diritti di istruttoria  € 21,00

12. Il Bed and Breakfast può essere gestito sia in forma imprenditoriale che non imprenditoriale?

Si, la normativa vigente consente sia la forma imprenditoriale che non imprenditoriale

13. È obbligatorio avere la residenza in un B&B?

Si, come disciplinato dall’art. 9 del Regolamento Regionale n.14 del 16 giugno 2017 .  

14. Come si sceglie  la denominazione di una nuova attività ricettiva?

La denominazione non può essere uguale o simile a quella di altre strutture già esistenti. La denominazione delle strutture deve essere completa della tipologia dell’attività (es. Casa Vacanza + nome, Guest House o Affittacamere + nome, ecc.).
E’ possibile verificare la denominazione delle strutture ricettive consultando il sito di Roma Capitale all’indirizzo www.060608.it  – sezione Accoglienza – sezione Dormire.

15. Quale modulo va compilato e dove reperirlo?

Sulle pagine del S.U.A.R., andando a consultazione modulistica è reperibile la TABELLA DI CLASSIFICAZIONE (allegato obbligatorio per la presentazione della S.C.I.A.) da compilare in ogni sua parte indicando, oltre alla denominazione, anche la classificazione dell’attività ricettiva rilevabile dalle tabelle allegate allo stesso modulo.      

16. Cos’è il contributo di soggiorno?

Il contributo di soggiorno, modificato da ultimo con la deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 29 dell’8 aprile 2021, è dovuto dall’ospite e viene applicato dalle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere.

Il contributo di soggiorno è calcolato per persona e pernottamento. I titolari delle strutture ricettive sono tenuti a versare il contributo di soggiorno pagato dagli ospiti a Roma Capitale. Per maggiori informazioni visita la seguente pagina.

17. È necessario trasmettere la tabella prezzi alla Regione Lazio per la vidimazione?

No, poiché con la legge della Regione Lazio 27.11.2013, n. 8 , art.13  cessa l’obbligo annuale di comunicazione dei prezzi. Ad ogni modo i titolari delle strutture ricettive sono tenuti ad esporre, in modo ben visibile al pubblico nelle stanze e all’ingresso della struttura, nonché sui siti web e sulle pagine web delle strutture stesse, i prezzi praticati nell’anno di riferimento.

18. Che cos’è il Codice Identificativo Regionale?

A seguito dell’entrata in vigore del Regolamento Regionale n.14/2017 (art.1, comma 4)  è stato istituito il Codice Identificativo Regionale  per le strutture ricettive Extralberghiere e per gli alloggi per uso turistico sia di nuova attivazione che già esistenti e regolarmente operanti, che dovrà essere pubblicato in tutte le comunicazioni inerenti l’offerta e la promozione dei servizi all’utenza.  Per richiedere il Codice Identificativo Regionale  è necessario accedere al sistema di registrazione on line della Regione Lazio.

Per maggiori informazioni consultare la pagina della Regione Laziohttps://www.regione.lazio.it/cittadini/turismo/strutture-ricettive/strutture-ricettive-extralberghiere


19. Dove consultare le attività ricettive alberghiere  ed extralberghiere regolarmente abilitate da Roma Capitale?

Sul sito istituzionale di Roma Capitale è consultabile il portale OPEN DATA all’indirizzo https://dati.comune.roma.it/ dove sono elencate le attività ricettive regolarmente abilitate.

20. Quali sono gli obblighi del  titolare  dell’attività ricettiva?

Gli obblighi sono quelli previsti dall’art.17 del Regolamento Regionale n.14 del 16 giugno 2017

21. È possibile modificare il periodo di apertura di un’attività già abilitata? Con quale modalità?

Sì, il periodo di apertura si modifica inoltrando una Segnalazione Certificata di Inizio Attività per modifica attività esistente ed indicando il nuovo periodo di apertura. Seguire le indicazioni fornite dal sistema per la compilazione.

22. Che s’intende per letto aggiunto?

Come disciplinato dal Regolamento Regionale n.8/2015 e relativi allegati (A1 – A2- A3 – A4 – A5 – A6), su richiesta degli ospiti può essere installato un solo letto provvisorio, a discrezione del gestore, da installare nella camera doppia e/o nei monolocali.

23. Come cessare un’attività ricettiva?

Per cessare un’attività ricettiva il titolare dell’esercizio deve trasmettere in via telematica allo Sportello Unico per le Attività Ricettive una comunicazione, utilizzando il modulo on line pubblicato sulle pagine del SUAR ; alla voce “consultazione modulistica” selezionare “attività ricettive” e, dopo aver selezionato la tipologia di attività, andare su “cessazione attività”.

Prima dell’invio del modulo di cessazione occorre procedere al versamento dei diritti di istruttoriadi € 21,00 creando la reversale telematica di pagamento seguendo le indicazioni riportate al punto 11). Allegare la reversale al modulo di cessazione insieme alla fotocopia del documento di riconoscimento del titolare.

Nel caso in cui il titolare dell’attività sia in possesso di una precedente autorizzazione rilasciata dal Comune di Roma (con marca da bollo), l’originale deve essere restituito con le seguenti modalità:

1. tramite raccomandata postale A/R indirizzata a: Dipartimento Turismo, Formazione Professionale e Lavoro, S.U.A.R., via di San Basilio 51 – 00187 Roma;

2. di persona recandosi presso l’ufficio protocollo del Dipartimento Turismo,Formazione Professionale e Lavoro, via di San Basilio n. 51 00187 Roma .

24. E’ possibile avere la residenza o il domicilio presso una casa o un appartamento per vacanza?

No, il Regolamento della Regione Lazio n. 8 del 7 agosto 2015, modificato dal Regolamento Regionale n.14 del 16 giugno 2017, impone che all’interno di tali strutture, gestite sia in forma imprenditoriale che non imprenditoriale, non vi siano persone residenti né domiciliate.


25. Per un’attività ricettiva extralberghiera è necessario il consenso del condominio?

La normativa regionale che disciplina le attività ricettive extralberghiere non prevede che i Comuni debbano accertare il consenso del condominio. In caso di non approvazione da parte del Condominio all’esercizio ricettivo lo stesso dovrà procedere nei confronti del titolare attraverso azioni legali di natura civilistica.
Il Regolamento Regionale n. 14 del 16 giugno 2017, prevede l’obbligo per le attività di Bed and Breakfast, Case vacanze e Guest House o affittacamere di allegare alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) copia della comunicazione da inoltrarsi all’Amministratore di condominio dell’avvio dell’attività che si intende svolgere.  

26. Cos’è il modello C 59?

Il modello ISTAT C 59 è un modulo attraverso il quale vengono comunicati da parte di tutti i titolari di esercizi ricettivi i dati sui flussi turistici. Deve essere compilato e trasmesso telematicamente collegandosi al sito della Regione Lazio www.visitlazio.com  – sezione Radar (banner in fondo alla pagina). Tale obbligo è stato sancito dalla Legge Regione Lazio n. 17/2011 .

27. Sono consentite altre forme di ospitalità?

Si, come stabilito dal Regolamento Regionale del Lazio n. 8/2015  e modificato dal Regolamento Regionale n.14 del 16.06.2017 , art. 12 bis, sono previsti “alloggi per uso turistico”.

28. Quali sono gli obblighi fiscali del locatore turistico?

Per ottenere le informazioni fiscali è opportuno rivolgersi all’Agenzia delle Entrate o ad un professionista esperto di diritto tributario.

29. Qual è la procedura da seguire?

Dal 1° agosto 2017 le comunicazioni relative alla locazione turistica (art. 12 bis del Regolamento Regione Lazio n. 8/15 ss.mm.ii) saranno accettate esclusivamente per via telematica, collegandosi al sito del Portale web di Roma Capitale accedendo alle pagine www.suaproma.comune.roma.it, previa richiesta S.P.I.D. .

A partire da quella data non si potranno più accettare, pertanto, moduli inviati per raccomandata postale, via PEC o con altre modalità.

30. E’ previsto il versamento dei diritti di istruttoria per gli alloggi per uso turistico?

Si. Per la presentazione della Comunicazione di inizio attività, per la Comunicazione di cessazione dell’attività e per le modifiche della Comunicazione di inizio attività SONO DOVUTE le seguenti spese di istruttoria:
Comunicazione di inizio attività € 21;
Comunicazione di cessazione € 21;
Modifiche della Comunicazione di inizio attività € 21.
(Deliberazione di Giunta Capitolina n. 245 del 19.12.2018).

31. Può un soggetto titolare di un B&B o casa vacanza non imprenditoriale trasformare la propria attività in forma imprenditoriale?

Si, con la seguente modalità:

– CESSARE L’ATTIVITA’ ESISTENTE  (vedi domanda n.24)
– SUCCESSIVAMENTE ALLA CESSAZIONE, PRESENTARE UNA SCIA TELEMATICA PER UNA NUOVA ATTIVITA’ IN FORMA IMPRENDITORIALE

32. E’ possibile cedere un’attività di B&B o Casa Vacanza non imprenditoriale?

NO, le attività possono essere cedute solo se entrambi i soggetti, chi cede e chi acquisisce, sono imprese.

Avv. Federico Bocchini

Federico Bocchini

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