Nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20 dicembre 2021, è stata pubblicata la legge 17 dicembre 2021, n. 215 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, che, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, è entrata in vigore il 21 dicembre 2021.
In particolare, si segnalano le seguenti disposizioni:
l’art. 1 (Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e saldo e stralcio) che, nel nuovo testo, sostituisce l’art. 68, comma 3, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, in materia di “rottamazione-ter” e “saldo e stralcio”, stabilendo che il versamento delle rate da corrispondere negli anni 2020 e 2021 delle definizioni di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, all’articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, e all’articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, “è considerato tempestivo e non determina l’inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell’articolo 3, comma 14 -bis , del citato decreto-legge n. 119 del 2018, entro il 9 dicembre 2021” (art. 68, comma 3, del DL n. 18/2020, come sostituito dall’art. 1, del DL n. 146/2021 convertito, con modificazioni, in legge n. 125 del 2021);
l’art. 2 (Estensione del termine di pagamento per le cartelle di pagamento notificate nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021), che, nel testo ora modificato, prevede che “Con riferimento alle cartelle di pagamento notificate dall’agente della riscossione dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, il termine per l’adempimento dell’obbligo risultante dal ruolo, previsto dall’articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è fissato, ai fini di cui agli articoli 30 e 50, comma 1, dello stesso decreto, in centottanta giorni.”
Per effetto di tale disposizione, per le sole cartelle di pagamento notificate dall’agente della riscossione nel periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2021:
– viene prolungato dagli ordinari 60 a 180 giorni il termine per l’adempimento spontaneo delle somme richieste;
– fino allo scadere del predetto termine di 180 giorni dalla notifica, non saranno dovuti interessi di mora;
– prima di tale scadenza l’agente della riscossione non potrà dare corso all’attività di recupero coattivo del debito iscritto a ruolo;
l’art. 3 (Estensione della rateazione per i piani di dilazione), che al comma 1, modifica l’art. 68, comma 2-ter, del DL n. 18 del 2020, al fine di estendere da 10 a 18 – limitatamente ai piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020 – il numero delle rate che, se non pagate, determina la decadenza dalla rateizzazione precedentemente concessa;
– al comma 2, stabilisce che i debitori decaduti, alla data di entrata in vigore del DL in commento, da piani di dilazione di cui all’art. 19 del DPR n. 602/1973 in essere alla data dell’8 marzo 2020 sono automaticamente riammessi ai medesimi piani, con riferimento ai quali il termine di pagamento della rate interessate dalla sospensione emergenziale è fissato al 31 ottobre 2021, precisando, tuttavia, che a tali piani si applicano le disposizioni del precedente comma 1. Pertanto, i debitori interessati incorreranno nella decadenza del beneficio cui sono stati così riammessi soltanto in caso di mancato pagamento di diciotto rate dei piani di dilazione in parola;
– al comma 3 precisa, sempre con riferimento ai piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020, che:
— restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’agente della riscossione nel periodo dal 1° ottobre 2021 alla data di entrata in vigore del DL in commento e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi (lett. a);
– restano acquisiti, per quanto attiene ai versamenti delle rate sospese eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ex art. 30, comma 1, del DPR n. 602/1973 ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposti ex art. 27, comma 1, del D.lgs. n. 46/1999 (lett. b);
l’art. 3-bis (Non impugnabilità dell’estratto di ruolo e limiti all’impugnabilità del ruolo) che modifica l’art. 12 del DPR n. 602 del 1973, inserendovi il comma 4-bis, ai sensi del quale “L’estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) , del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’articolo 48 -bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione” (nuovo comma 4-bis dell’art. 12, del DPR n. 602/1973, introdotto dall’art. 3-bis del DL n. 146/2021 convertito, con modificazioni, in legge n. 125 del 2021);
l’art. 5-octies (Modalità di pagamento delle spese di giudizio da parte dell’agente della riscossione) ai sensi del quale: “L’agente della riscossione provvede al pagamento delle somme dovute a titolo di spese e onorari di giudizio liquidati con la pronuncia di condanna, nonché di ogni accessorio di legge, esclusivamente mediante l’accredito delle medesime sul conto corrente della controparte ovvero del suo difensore distrattario. A tal fine, le somme di cui al primo periodo sono richieste in pagamento alla competente struttura territoriale dell’agente della riscossione, indicata nel relativo sito internet istituzionale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o di posta elettronica certificata. Il soggetto legittimato è tenuto a fornire, all’atto della richiesta, gli estremi del proprio conto corrente bancario e non può procedere alla notificazione del titolo esecutivo e alla promozione di azioni esecutive per il recupero delle predette somme, se non decorsi centoventi giorni dalla data di ricezione della stessa richiesta.”
Ai sensi del comma 2 dello stesso art. 5-octies le citate disposizioni si applicano alle pronunce di condanna emesse a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, vale a dire dal 21 dicembre 2021.
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