SOMMARIO
1. Il contenuto dell’esposto
2. Le modalità di presentazione
3. I termini di presentazione
4. Il procedimento disciplinare davanti al Consiglio Distrettuale di Disciplina
5. La definizione del procedimento disciplinare
6. L’eventuale fase davanti al Consiglio Nazionale Forense
1. IL CONTENUTO DELL’ESPOSTO
Per l’esposto disciplinare non sono prescritti specifici requisiti di forma, ma è opportuno che esso contenga la chiara indicazione dei fatti contestati all’iscritto con la precisazione del tempo e del luogo della lamentata violazione deontologica, nonché – per maggiore chiarezza espositiva – delle disposizioni deontologiche asseritamente violate.
2. LE MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
L’esposto va presentato al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati presso cui è iscritto il destinatario dell’esposto.
3. I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE
In forza dell’art. 56 L. 247/2012, con decorrenza dal 2 febbraio 2013, l’azione disciplinare si prescrive nel termine di 6 anni dal fatto.
4. IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA
L’esposto o la segnalazione ricevuti dal COA sono sottoposti al vaglio del Presidente del CDD (o di uno dei Vice Presidenti) per la delibazione preliminare finalizzata all’eventuale proposta di archiviazione per manifesta infondatezza o per intervenuta prescrizione dell’azione disciplinare o – in caso di infrazione lieve e scusabile – per l’applicazione del richiamo verbale nei confronti dell’iscritto. Tali proposte sono deliberate dall’Assemblea plenaria del CDD.
Nel caso in cui non ricorrano i presupposti per la descritta definizione anticipata, il fascicolo viene assegnato alla Sezione competente, composta da 5 titolari e 3 supplenti, della quale non possono far parte membri appartenenti all’Ordine a cui è iscritto il professionista sottoposto a procedimento disciplinare (che ha natura di procedimento amministrativo e non giurisdizionale).
Nell’ambito dei componenti la Sezione giudicante il Presidente del CDD nomina il Presidente della Sezione, il Segretario della stessa ed il Consigliere Istruttore, il quale si occupa delle due fasi istruttorie e che formula le proposte alla Sezione giudicante (archiviazione o incolpazione, nella fase preliminare; archiviazione o citazione a giudizio, in quella successiva), alle cui deliberazioni il C.I. non partecipa, così come alla fase dibattimentale.
5. LA DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
All’esito della eventuale fase dibattimentale, la Sezione giudicante pronuncia la decisione, dando lettura del dispositivo e indicando il termine per l’impugnazione della pronuncia davanti al Consiglio Nazionale Forense, mentre la motivazione deve essere depositata entro 30 giorni (o 60 giorni, in caso di decisioni complesse).
Con la decisione la Sezione può deliberare il proscioglimento dell’incolpato o, in caso di infrazioni lievi e scusabili, l’applicazione del richiamo verbale, che non ha carattere di sanzione disciplinare.
In caso di condanna, la Sezione può infliggere l’avvertimento, la censura, la sospensione dall’esercizio della professione (o della pratica) da 2 mesi a 5 anni e la radiazione.
6. L’EVENTUALE FASE DAVANTI AL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
Avverso le decisioni del CDD è ammesso, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, ricorso al CNF. L’impugnazione determina l’avvio di una fase giurisdizionale davanti ad un giudice speciale e sospende l’esecuzione della decisione impugnata.