Licenziamento collettivo – violazione delle procedure di cui all’art.4 L.223/1991.
La scelta imprenditoriale di ridurre il personale con azione collettiva, seppur incensurabile quale estrinsecazione della libertà di impresa tutelata dall’Art.41 Cost., prevede una procedimentalizzazione dei licenziamenti collettivi, con attribuzione del (potere di) controllo, ex ante, di tali operazioni alle organizzazioni sindacali, destinatarie di poteri di informazione e consultazione.
Il controllo giurisdizionale prima esercitato ex post anche sulle scelte imprenditoriali e sulla rispondenza al vero delle stesse, viene ridotto, per effetto della L.223/1991 al controllo della correttezza procedurale dell’operazione, con la conseguenza che non possono formare oggetto di cognizione ordinaria le censure che non integrino violazioni degli articoli 4 (violazione delle procedure) e 5 (violazione dei criteri di scelta) della Legge 223/1991.
In particolare l’art.4, modificato dalla Legge 92/2012, prevede che le imprese che intendano dar vita a licenziamento collettivi, debbano darne comunicazione scritta preventiva alle rappresentanze sindacali ed all’Ufficio Provinciale del Lavoro, con indicazione (i) dei motivi (tecnici, organizzativi, produttivi) che determinano la situazione di eccedenza, con riferimento ai singoli settori; (ii) del numero della collocazione aziendale e dei profili professionali del personale eccedente e di quello impiegato; (iii) dei tempi di attuazione del programma di riduzione del personale.
All’esito dell’eventuale esame congiunto, della convocazione presso l’Ufficio del Lavoro e decorsi i termini in mancanza di raggiungimento di un accordo, la procedura si ritiene conclusa, sicchè il datore di lavoro, ai sensi dell’art.5 L.223/1991 invia un elenco dei lavoratori interessati da licenziamento, scelti in base ai settori e criteri individuati in apertura di procedura.
Una recente sentenza della Suprema Corte ha stabilito che qualora nelle comunicazioni obbligatorie, di cui ai commi 3 e 9 dell’art. 4 della legge n. 223/1991, si faccia generico riferimento alla situazione generale del complesso aziendale, senza alcuna specificazione delle unità produttive da sopprimere, i licenziamenti intimati sono illegittimi per violazione dell’obbligo di specifica indicazione delle oggettive esigenze aziendali (Cass. 9 marzo 2015 n.4678).
Tale principio deve riguardare tutti i reparti oggetto di riduzione dell’organico, nel senso che se l’indicazione risulti specifica per alcuni reparti e indeterminata e generica per altri, la procedura di licenziamento collettivo può ritenersi viziata limitatamente ai soggetti appartenenti ai reparti in relazione ai quali difetti ogni indicazione nelle comunicazioni di apertura e chiusura delle procedura.