L’obbligo di formazione continua è posto a tutela della collettività.
L’avvocato deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente. In particolare, il dovere di competenza di cui all’art. 12 cdf (ora, 14 ncdf) -che costituisce il presupposto dell’obbligo di aggiornamento professionale previsto dall’art. 13 cdf (ora, 15 ncdf)- ha la finalità di garantire la parte assistita che l’accettazione dell’incarico da parte dell’avvocato implicitamente racchiuda il possesso di quella preparazione professionale acquisita, appunto, con la regolare frequenza delle attività di aggiornamento. La norma deontologica in parola è pertanto posta a tutela della collettività, e non già del prestigio della professione, in quanto garantisce la qualità e la competenza dell’iscritto all’albo ai fini del concorso degli avvocati al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Baffa), sentenza del 1° dicembre 2017, n. 204
NOTA: In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Losurdo), sentenza del 2 maggio 2016, n. 97, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Esposito), sentenza del 23 gennaio 2016, n. 2, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Broccardo), sentenza del 14 marzo 2015, n. 53, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 1° giugno 2017, n. 62.
L’obbligo di formazione continua sussiste per il solo fatto dell’iscrizione nell’albo.
L’obbligo di formazione continua sussiste per il solo fatto dell’iscrizione nell’albo a prescindere se rifletta, o meno, un esercizio in atti dell’attività e perciò anche se quest’ultima, oltre al caso in cui non è svolta, sia marginale, episodica, discontinua (Nel caso di specie, il professionista aveva conseguito zero crediti formativi nel triennio. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Geraci), sentenza del 12 novembre 2016, n. 331
L’intensa attività lavorativa non scrimina l’inadempimento al dovere di formazione e aggiornamento professionale.
L’obbligo di formazione continua sussiste per il solo fatto dell’iscrizione nell’albo e non subisce deroga né attenuazioni nel caso di impegni professionali ritenuti tanto assorbenti da precludere -in thesi- la stessa possibilità materiale di acquisire i “crediti formativi” richiesti giacché, diversamente ragionando, detto obbligo finirebbe per dover essere adempiuto con le modalità regolamentari previste solo dall’iscritto all’albo che svolga la propria attività in modo marginale, episodico e discontinuo (Nel caso di specie, il professionista non aveva acquisito nessun credito formativo nel triennio. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Baffa), sentenza del 1° dicembre 2017, n. 204
L’esercizio dell’attività professionale non costituisce adempimento dell’obbligo di formazione
L’aggiornamento professionale ben può essere svolto mediante strumenti diversi, non ultimo lo studio individuale, ma è da escludersi – pena la sostanziale elusione dell’obbligo di formazione – che le attività previste come obbligatorie dal Regolamento sulla formazione continua emanata dal CNF possano essere sostituite e/o surrogate dall’ordinaria attività professionale, quand’anche svolta nelle sedi giudiziarie (Nella specie, quale difensore d’ufficio).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Baffa), sentenza del 1° dicembre 2017, n. 204
Formazione continua e precedenti disciplinari condizionano la permanenza nell’elenco dei difensori d’ufficio
E’ cancellato dall’elenco nazionale dei difensori d’ufficio l’avvocato non in regola con l’obbligo di formazione continua ovvero che abbia riportato sanzioni disciplinari definitive superiori all’avvertimento (artt. 16 L. n. 247/2012, 1 D.Lgs. n. 6/2015, 5 Reg. CNF 22/05/2015 modificato il 21/01/2017).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Iacona), sentenza del 30 dicembre 2016, n. 385