MINORI E MANTENIMENTO: LA CASSAZIONE

Con Ordinanza n. 3426 del 3 febbraio 2022 la Corte Suprema di Cassazione ha chiarito che, indipendentemente dalle condizioni economiche dei genitori separati, spetta ad entrambi il mantenimento del figlio maggiorenne non indipendente economicamente.
Difatti, secondo il Giudice di legittimità “l’obbligo di mantenimento grava su
entrambi i genitori, anche per il figlio maggiorenne, quanto questi non abbia raggiunto la autosufficienza economica anche se la quantificazione richiede la valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto”.
Un punto di svolta, dunque, per la questione del mantenimento dei figli che da sempre costituisce uno degli argomenti più spinosi nel diritto di famiglia,
comportando il necessario contemperamento di interessi contrapposti: per un verso vi è il diritto del figlio, anche maggiorenne, ad essere mantenuto dai propri genitori e, per altro verso, vi sono i doveri che il figlio ha in ordine all’ottenimento dell’indipendenza economica una volta raggiunta la maggiore età.
Come noto, il dovere di mantenimento della prole trova il proprio fondamento nell’art. 30 Cost. il quale, al primo comma, dispone che “è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio”, proseguendo nel dettato codicistico che definisce i criteri per la ripartizione dei relativi oneri spettanti in capo ai genitori nei confronti dei figli nati, indistintamente, all’interno ovvero fuori dal matrimonio.

L’obbligo di mantenere il figlio, unitamente a quello di educarlo ed istruirlo, si configura, pertanto, come dovere di entrambi i genitori, riconducibile al più ampio dovere di solidarietà finalizzato a consentire la crescita della prole, favorendone il raggiungimento della maturità fisica, psicologica e sociale, oltre al raggiungimento dell’indipendenza economica.

Federico Bocchini

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