Non c’è violazione dell’obbligo di repechage se il lavoratore non vuole trasferirsi in altra sede

Con la sentenza n. 7360 del 16 marzo 2021, la Cassazione ha sancito che non c’è violazione dell’obbligo di repechage se il lavoratore non vuole trasferirsi in altra sede.

Un lavoratore aveva impugnato giudizialmente il licenziamento per giustificato motivo oggettivo irrogato a seguito della chiusura dell’unità locale ove era impiegato.

La Corte di Appello aveva rigettato la suddetta domanda, deducendo la mancata violazione dell’obbligo di repechage, a fronte della disponibilità dimostrata dalla dipendente di essere trasferita soltanto in una delle sedi della Campania o del basso Lazio.

La Cassazione, confermando quanto stabilito dalla Corte di Appello, ha rilevato che in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, spetta al datore l’allegazione e la prova dell’impossibilità di repechage del dipendente licenziato, in quanto requisito di legittimità del recesso.

Secondo quanto esposto in sentenza, l’onere risulta assolto dal datore di lavoro che riesca a dimostrare che non vi è alcuna possibilità di ricollocare il lavoratore licenziato in una sede ricompresa all’interno del territorio in cui lo stesso si è detto disposto a trasferirsi.

Avv. Federico Bocchini

Federico Bocchini

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