Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 7170/2019 pubblicata il 22.10.2019, in tema di notifica a mezzo PEC alle Pubbliche Amministrazioni, ha ribadito che la PEC da utilizzare per la rituale notifica del ricorso è quella tratta dall’elenco tenuto dal Ministero della Giustizia, di cui all’art. 16, comma 12, del D.L. n. 179 del 2012, ai sensi del quale, le amministrazioni pubbliche dovevano comunicare, entro il 30 novembre 2014, al Ministero della Giustizia l’indirizzo PEC valido ai fini della notifica telematica nei loro confronti, da inserire in un apposito elenco.
All’infuori del suindicato elenco e di quelli richiamati dall’art. 16 ter del D.L. 179/2012, la notifica a mezzo PEC si intende ritualmente effettuata solo presso gli indirizzi mutuati da elenchi ben individuati con esclusione, dunque, in apice, ogni forma di equipollenza.
Ciò posto, nemmeno l’indirizzo PEC risultante dal registro IPA può ritenersi valido ai fini della notifica degli atti giudiziari alle P.A. in quanto non più menzionato tra i pubblici elenchi dai quali estrarre gli indirizzi PEC né, tantomeno, gli indirizzi internet indicati nei siti dell’amministrazione, che non trovano autonoma legittimazione normativa ai fini delle notifiche degli atti giudiziari.
Avv. Francesco Giglioni