Nella procedura di sfratto per morosità, la notificazione ai sensi dell’art. 143 c.p.c. non è idonea a instaurare il procedimento di convalida.
Tale assunto è stato confermato dal provvedimento della Corte Costituzionale, sentenza n. 15/2000, all’interno della quale la Consulta ha così motivato:
- che non è ravvisabile l’asserita irragionevolezza della scelta Legislativa – risultante dalla interpretazione come sopra fatta dal Giudice a quo – di inibire il ricorso al procedimento per convalida di licenza o di sfratto (stante appunto l’impossibilità di indirizzare l’avviso di cui alla denunciata norma) nel caso in cui la notificazione dell’intimazione sarebbe possibile solo ai sensi dell’art. 143 cod. proc. civ., cioè con modalità non idonee a realizzare una sufficiente probabilità di conoscenza effettiva dell’atto;
- che la disomogeneità delle situazioni poste a raffronto rende evidente l’insussistenza dell’asserita disparità di trattamento rispetto al locatore che abbia potuto notificare l’intimazione ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ.: caso, questo, in cui si realizza una maggiore probabilità di conoscenza dell’atto, essendo solo soggettiva l’irreperibilità dell’intimato e parimenti necessario (come riconosciuto dal diritto vivente) l’ulteriore avviso previsto dalla norma denunciata;
- che, infine, rientra nella discrezionalità del legislatore differenziare, con riguardo alle particolarità del rapporto da tutelare, i modi della tutela giurisdizionale; la quale è nella specie comunque assicurata, potendo il locatore esperire l’ordinaria azione contrattuale pur nell’ipotesi di oggettiva irreperibilità del conduttore, per cui è anche da escludere la prospettata lesione dell’art. 24.
Nel caso l’atto di intimazione di sfratto venga notificato ai sensi dell’art. 143 c.p.c. e l’intimato non sia comparso, il Giudice non potrà convalidare, né pronunciare ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c..
Occorrerà, a pena di nullità, notificare all’intimato contumace l’ordinanza di mutamento del rito e il verbale di udienza considerando che tale incombente sarà a carico della parte attrice.
Avv. Federico Bocchini