Nel Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di promuovere la mediazione è a carico della parte opposta.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, decidendo su una questione di particolare importanza hanno affermato il seguente principio di diritto: “nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5 c.1 bis del d.lgs 28/2010 i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta.
Ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.
S.U. n. 19596 del 18 settembre 2020, Pres. G. Mammone, Est. F.M. Cirillo
Avv. Federico Bocchini