Come noto, la L. 145/2018 aveva esteso ai soli contratti stipulati nell’anno 2019, la possibilità di optare per l’imposta sostitutiva della cedolare secca con l’aliquota del 21% anche ai fabbricati accatastati con categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) e relative pertinenze, se locate congiuntamente.
L’opzione era esercitabile solamente dalle persone fisiche che agivano al di fuori del regime di impresa e solo con riferimento ai negozi che non superino una superficie complessiva, al netto delle pertinenze, non superiore a 600 mq.
Non era, però, possibile risolvere anticipatamente un contratto e stipularne un altro fra i medesimi soggetti, argomento sul quale l’Agenzia delle Entrate si era espressa ripetutamente.
In particolare, con la risposta all’istanza di interpello n. 297 dell 22.07.2019 l’Agenzia affermava che, qualora il contratto fosse scaduto nel 2019 per scadenza naturale, il locatore poteva optare per il regime sostitutivo in sede di eventuale proroga del medesimo contratto di locazione.
Inoltre, con la risposta all’istanza di interpello n. 190 del 22.06.2020 l’Agenzia osservava che, qualora non sia stata esercitata l’opzione in sede di registrazione del contratto, è possibile accedere al regime per le annualità successive.
Quest’ultima importante posizione è stata confermata anche all’interno della risposta all’istanza di interpello n. 388/2020.
Con tale risposta al quesito proposto, l’Agenzia ha confermato che qualora non sia stato possibile esercitare l’opzione della cedolare secca in sede di registrazione del contratto, è possibile accedere al regime della cedolare secca per le annualità successive, esercitando l’opzione entro il termine previsto dei 30 giorni per l’alternativo pagamento dell’imposta di registro per l’annualità successiva.
Dunque, il contribuente che non ha esercitato l’opzione della cedolare secca nel corso del 2019, può optare per l’imposta sostitutiva al momento dell’annualità successiva mediante comunicazione con racc.ta a/r al conduttore e contestuale consegna del modello RLI all’agenzia delle entrate dove è stato registrato originariamente il contratto di locazione.
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Avv. Federico Bocchini