Alla Camera è stata approvata la proposta di legge Cappelli, relativa a: Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici (A.C. 3772-A) e delle abbinate proposte di legge: Spadoni ed altri; Fabbri ed altri (A.C. 2780-3775).
Il provvedimento passa ora all’esame del Senato.
Tutele estese a minori e non solo. Le nuove tutele si applicano ai figli minorenni e maggiorenni economicamente non autosufficienti della vittima di un omicidio commesso dal coniuge (anche se separato o divorziato), dal partner di un’unione civile (anche se cessata) o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza.
Uxoricidio equiparato a parricidio. L’omicidio del coniuge, del partner civile e del convivente viene equiparato a quello dei genitori o dei figli e rientra pertanto nella fattispecie aggravata per la quale è prevista la pena dell’ergastolo. Reclusione invece da 24 a 30 anni se la vittima è divorziata o l’unione civile sia cessata.
Spese processo a carico dello Stato. Gli orfani di crimini domestici potranno accedere al gratuito patrocinio a prescindere dai limiti di reddito. Lo Stato si farà carico delle spese tanto nel processo penale quanto in quello civile, compresi i procedimenti di esecuzione forzata.
Risarcimento danno garantito da sequestro. A tutela del risarcimento del danno a favore dei figli della vittima, il pm che procede per omicidio ha l’obbligo di richiedere il sequestro conservativo dei beni dell’indagato. Agli orfani costituiti parte civile, in sede di condanna (anche non definitiva), spetta a titolo di provvisionale una somma pari al 50% del presumibile danno che sarà liquidato in sede civile. A tal fine è prevista la conversione del sequestro in pignoramento già con la condanna in primo grado.
Ai figli la pensione di reversibilità. Nei confronti del familiare per il quale è chiesto il rinvio a giudizio per omicidio viene sospeso il diritto alla pensione di reversibilità. Durante tale periodo (e fino a quando vi siano i requisiti di legge) la pensione, senza obbligo di restituzione, sarà percepita dai figli della vittima. In caso di proscioglimento o archiviazione, la sospensione viene meno e lo Stato, salvo vi sia stato subentro dei figli, dovrà corrispondere gli arretrati. La condanna e il patteggiamento comportano automaticamente l’indegnità a succedere (sarà direttamente il giudice penale a dichiararla, senza necessità di un’azione civile da parte degli eredi). Peraltro, fino ad archiviazione o proscioglimento, resta sospesa la chiamata all’eredità.
Fondo di solidarietà alle vittime. A decorrere dal 2017 il Fondo per le vittime di mafia, usura e reati intenzionali violenti viene esteso anche agli orfani di crimini domestici con una apposita dotazione aggiuntiva di 2 milioni di euro all’anno per borse di studio e reinserimento lavorativo. Ai figli delle vittime è assicurata assistenza medico-psicologica gratuita fino al pieno recupero psicologico ed è attribuita la quota di riserva prevista per l’assunzione di categorie protette. Se il cognome è quello del genitore condannato in via definitiva, il figlio può chiedere di cambiarlo.
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