Disciplinare Avvocati.Cass., 4 febbraio 2021, n. 2607 (all.to n. 1)I compensi ricevuti per prestazioni professionali non svolte o reso nel corso dellasospensione dell’esercizio dell’attività, comminata in via disciplinare, confermata dalConsiglio Nazionale Forense qualora venga impugnata dinanzi alle Sezioni Unite, ai sensidell’art. 56, comma terzo, del R.D.L. n. 1578 del 1933, per incompetenza, eccesso di poteree violazione di legge, nonché ai sensi dell’art. 111 Cost. per vizio di motivazione con laconseguenza, salva l’ipotesi di sviamento di potere, ovvero qualora il potere disciplinare siastato usato per un fine diverso rispetto a quello per il quale è stato conferito, l’accertamentodel fatto e l’apprezzamento della sua gravità ai fini della concreta individuazione dellacondotta costituente illecito disciplinare e valutazione dell’adeguatezza della sanzioneirrogata non può essere oggetto del controllo di legittimità, se non nei limiti di unavalutazione di ragionevolezza.
Disciplinare Magistrati.Cass. Sez. Un., 4 novembre 2020, n. 24630 (all.to n. 2)Deve ritenersi esclusa la violazione del principio del ne bis in iden in relazione ad altraprecedente pronuncia emessa dalla Sezione Disciplinare del CSM, qualora sussista unadiversità delle condotte, non solo dal punto di vista del rilievo disciplinare ma anche daquello materiale. Deve ritenersi conseguentemente rilevante anche la sola parzialecoincidenza tra la condotta addebitata in sede penale e quella oggetto del procedimentodisciplinare dal momento che l’esistenza di un giudicato penale, sui medesimi fatti, nonpreclude al CSM di valutare gli stessi in modo differente nell’ottica del giudiziodisciplinare.1
Quanto all’ipotesi in cui il magistrato, essendo a conoscenza del fatto che un notoimprenditore era indagato per bancarotta fraudolenta, presso il suo stesso Ufficio, ed abbiatratto dai contatti con questi una serie di vantaggi indiretti (incarico altamente retribuito infavore del proprio coniuge) e diretti (soggiorni gratuiti all’estero ed in Italia in abitazioni diproprietà dell’imprenditore, viaggi in aereo privato e regali vari) è indispensabilel’accertamento che il vantaggio conseguito ricada proprio nella sfera personale delmagistrato stesso, non essendo sufficiente che esso sia conseguito da un terzo, a meno chenon si verifichi che il terzo abbia svolto la funzione di strumento per mezzo del qualel’agevolazione è pervenuta al magistrato, non essendovi in tal caso la necessariacorrelazione tra accusa disciplinare e sentenza di condanna.Conformi: Cass. Sez. Un., 3 settembre 2020, n. 18302; Cass., 20 maggio 2020, n. 9277;Cass. Sez. Un., 9 dicembre 2019, n. 32111; Cass. Pen., 23 novembre 2018, n. 30424;Cass. Pen., 31 ottobre 2018, n. 52606; Cass. Pen., 19 giugno 2018, n. 50496; Cass., Sez.Un. , 9 luglio 2015, n. 14344; Cass. Pen., 29 gennaio 2014, n. 12943; Cass. Pen., 28novembre 2013, n. 51927; Cass. Pen., 14 ottobre 2009, n. 16566
Disciplinare Avvocato.Cass. Sez. Un., 13 gennaio 2021, n. 461 (all. n. 3)Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati la proposizione dell’istanza diricusazione, se per un verso non sospende automaticamente il giudizio (atteso chel’esigenza di impedire l’uso distorto dell’istituto impone di conoscere al Collegio investitodella controversia il potere di delibarne “in limine” l’ammissibilità e di disporre laprosecuzione del procedimento ove ritenga, in forza di una valutazione sommaria, che nellaricusazione manchino “ictu oculi” i requisiti formali), per altro verso obbliga lo stessoorgano giudicante a trasmettere il fascicolo al Collegio competente a decidere dellaricusazione, del quale non può fare parte il soggetto avverso cui l’istanza è stata proposta, inragione del principio generale della terzietà del giudice che, essendo stato elevato agaranzia costituzionale dall’art. 111, secondo comma, Cost., opera in ogni ambitogiurisdizionale. In conseguenza di tale principio la Suprema Corte ha cassato la sentenza delConsiglio Nazionale Forense, pronunciata da un Collegio composto, tra gli altri, da cinqueavvocati compresi tra quelli ricusati, la quale aveva dichiarato l’inammissibilità dell’istanza2
di ricusazione non solo per la ragione formale – peraltro risultata insussistente – che lastessa fosse stata rivolta nei confronti dell’intero Collegio, ma anche per mancataintegrazione della denunciata fattispecie della “grave inimicizia” tra giudicanti e giudicati,dedotta dai ricusanti, con ciò indebitamente statuendo sul fondamento della istanza diricusazione.Massime precedenti: Cass., n. 25709/2014; Cass., Sez. Un., n. 23729/2007.
Divorzio: obblighi verso la prole Cass., ord. 28 gennaio 2021, n.2020 (all. n. 4) In tema di assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne non autosufficiente, aseguito del divorzio dei genitori, l’interesse morale è un canone che, nella sua immediataportata, resta estraneo alla previsione di cui all’art. 337 ter, comma quarto, cod. civ.,rilevando esclusivamente quale fine destinato ad ispirare l’esercizio della responsabilitàgenitoriale ed i relativi provvedimenti giudiziari tenuto conto che l’assegno dimantenimento serve ad assicurare, insieme con la cura, l’educazione e l’istruzione, anche lefrequentazioni e le opportunità di crescita sociale e professionale del figlio. In forza di taleprincipio i giudici di legittimità hanno respinto il ricorso del padre che aveva domandato lariduzione dell’assegno divorzile, di cui era stato gravato in favore dei figli, sul presuppostoche esso, in quanto di importo troppo elevato, potesse nuocere al loro interesse morale. Massima precedente: Cass., 25055/2017
Mutuo ipotecario: pactum de non petendoCass., 25 gennaio 2021, n. 1517 (all. n. 5)L’utilizzo di somme da parte dell’Istituto di credito per ripianare la pregressa esposizionedebitoria del correntista, con contestuale costituzione in favore della banca di una garanziareale, costituisce una operazione meramente contabile in dare ed avere sul conto corrente,non inquadrabile nel mutuo ipotecario, il quale presuppone sempre l’avvenuta consegna deldanaro dal mutuante al mutuatario, sicché tale operazione determina di regola gli effetti del“pactum de non petendo ad tempus”, restando modificato soltanto il termine perl’adempimento, senza alcuna novazione dell’originaria obbligazione del correntista, sì da3
doversi escludere che l’operazione di ripianamento del debito, realizzato mediante accreditoda parte della banca sul conto corrente passivo del cliente possa costituire mutuo di scopo Massime precendenti: Cass., 20896/2019.
Vizio di costituzione del giudice
Cass. Ord., 21 gennaio 2021, n. 1252 (all. n. 6)
In tema di nullità processuali, sussiste il vizio di costituzione del giudice, che determina la nullità insanabile della decisione, qualora l’intestazione di un provvedimento del Tribunale in composizione collegiale reca l’indicazione dei nominativi di due soli giudici e dal resto dell’atto non risulta che la statuizione sia stata comunque adottata con la partecipazione di tre magistrati.
Massime precedenti: Cass., 24585/2019; Cass., 2658/2016; Cass., 19214/2015.
Querela di falso
Cass. Ord., 20 gennaio 2021, n. 988 (all. n. 7)
In tema di querela di falso, benché la norma affidi all’istruttore il giudizio sulla rilevanza processuale dell’atto inciso dalla querela e sull’ammissibilità della proposizione della stessa, non è precluso al Collegio il riesame dei presupposti suddetti, atteso che l’ordinanza dell’Istruttore, non suscettibile di passare in giudicato, può essere riesaminata dal Collegio, sia in ordine ai requisiti formali che nel merito della rilevanza dei documenti impugnati di falso, ai sensi dell’art. 178, comma primo, cod. proc. civ., in sede di decisione della causa.
Massime precedenti: Cass., 8705/2016; Cass., 1110/2010
Cass., 20 gennaio 2021, n. 977 (all. n. 8)
In tema di riparto fallimentare, ai sensi dell’art. 110 l.f., sia il reclamo di cui all’art. 36 l.f., avverso il progetto predisposto dal curatore di riparto anche parziale delle somme disponibili, sia quello ai sensi dell’art. 26 l.f., contro il decreto del giudice delegato che abbia deciso il primo reclamo, possono essere proposti da qualunque controinteressato, inteso quale creditore che, in qualche modo sarebbe potenzialmente pregiudicato dalla diversa ripartizione auspicata dal reclamante, ed in entrambe le impugnazioni il ricorso va notificato a tutti i restanti creditori ammessi alla ripartizione, potendo in difetto di integrazione del contraddittorio essere rilevato d’ufficio in ogni stato e grado del processo
Massime precedenti: Cass. Sez. Un., 24068/2019
Interpretazione del contratto.
Cass. Ord., 20 gennaio 2021, n. 995 (all. n. 9)
Nel giudizio di cassazione, la censura svolta dal ricorrente che lamenti la mancata applicazione del criterio di interpretazione letterale, per non risultare inammissibile, deve essere specifica, dovendo indicare quale sia l’elemento semantico del contratto che avrebbe precluso l’interpretazione letterale seguita dai giudici di merito e, al contrario, imposto una diversa interpretazione; nel giudizio di legittimità, infatti, le censure relative alla interpretazione del contratto offerta dal giudice di merito possono essere prospettate solo in relazione al profilo della mancata osservanza dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o della radicale inadeguatezza della motivazione, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, mentre la mera contrapposizione fra l’interpretazione proposta dal ricorrente e quella accolta dai giudici di merito non riveste alcuna utilità ai fini dell’annullamento della sentenza impugnata
Massime precedenti: Cass., 27136/2017
Liquidazione del patrimonio: compenso del professionista che assiste il debitore –procedura esecutiva pendente e subentroTribunale di Pavia, Ufficio fallimenti, n. 9/2021 (all. 10) Il riferimento alla liquidazione del patrimonio ex art. 14, ter, legge n. 3 del 2012, variconosciuta la prededuzione del compenso del professionista da calcolarsi secondo iparametri del D.M. N 55/2014, previsti per il ricorso per la dichiarazione di fallimento,considerando quale valore del procedimento l’attivo dichiarato dal debitore messo adisposizione della procedura.In ipotesi di pendenza, al momento dell’apertura della liquidazione, di procedura esecutivaa carico del sovraindebitato, il liquidatore deve valutare attentamente la scelta di non5
subentrare nella esecuzione individuale, alla stregua del criterio del massimo interesse delceto creditorio e, nel caso di subentro, dovrà munirsi di difensore ove egli non sia unavvocato, mentre la dichiarazione di improcedibilità può essere richiesta al giudicedell’esecuzione senza necessità di difensore.