PROFESSIONE FORENSE E LAVORO DIPENDENTE

Dipendenti pubblici e incompatibilità professionali: manifestamente infondati i dubbi di contrasto con la Costituzione italiana e la normativa comunitaria

Indispensabile condizione all’esercizio della professione forense è l’indipendenza dell’avvocato rispetto ai pubblici poteri, sicché appare ragionevole e legittima -dal punto di vista costituzionale nonché comunitario- la normativa con cui uno Stato membro imponga restrizioni all’esercizio simultaneo della professione forense e dell’Impiego pubblico con il fine di conseguire l’obiettivo della prevenzione dei conflitti d’interesse, dovendo nel contempo escludersi la sussistenza di una disparità di trattamento ovvero di una discriminazione “al contrario” tra gli avvocati italiani e quelli comunitari “stabiliti” o “integrati”, dipendenti di corrispondenti amministrazioni pubbliche degli stati di appartenenza, in forza della norma italiana che prevede l’applicazione di tutte le norme nazionali sull’incompatibilità anche all’avvocato “stabilito” o “integrato”.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. De Michele), sentenza del 18 dicembre 2017, n. 209

 

Dipendenti pubblici: incompatibile con la professione forense l’attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato

Le disposizioni di cui all’art. 1, commi 56, 56 bis e 57, L. n. 662/1996 (che consentono l’iscrizione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale agli albi professionali quando la prestazione lavorativa non sia superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno, c.d. part time ridotto) non si applicano all’iscrizione agli albi degli avvocati (L. n. 339/2003), per i quali -quand’anche iscritti all’albo prima del 1996- restano fermi i limiti e i divieti di cui alla legge professionale, che appunto prevede l’incompatibilità tra la professione di avvocato con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato (art. 18 lett. d L. n. 247/2012, già RDL n. 1578/1933). Tale incompatibilità risponde infatti all’esigenza di tutelare gli interessi di rango costituzionale quali, da un lato, il buon andamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione e, dall’altro, l’indipendenza della professione forense al fine di garantire l’effettività del diritto di difesa, così da evitare il sorgere di un possibile contrasto tra l’interesse privato del pubblico dipendente e l’interesse della pubblica amministrazione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. De Michele), sentenza del 18 dicembre 2017, n. 209

 

Cancellazione dall’albo del dipendente pubblico part time: manifestamente infondata la qlc della L. n. 339/2003

In tema di cancellazione dall’Albo per incompatibilità dell’avvocato dipendente pubblico part-time, il divieto ripristinato dalla legge n. 339/2003 deve essere ritenuto coerente con la caratteristica (peculiare della professione forense tra quelle il cui esercizio è condizionato all’iscrizione in un albo) dell’incompatibilità con qualsiasi “impiego retribuito, anche se consistente nella prestazione di opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere scientifico o letterario”, non incontrando la discrezionalità del legislatore, libero di introdurre nuove discipline anche opposte a quella in vigore purché non contrastanti con le norme costituzionali e non irragionevoli, il limite del rispetto dei c.d. “diritti quesiti”. Peraltro, pur prescindendo dal rilievo che una tale posizione debba inquadrarsi più correttamene nella categoria delle mere aspettative che non tra i diritti, non può ritenersi che la suddetta disciplina dovesse necessariamente essere indirizzata nel senso di escludere l’applicazione del nuovo regime restrittivo a coloro che già risultavano (legittimamente) iscritti nell’albo, anche perché non può dirsi che una disciplina transitoria manchi, essendo al contrario essa individuabile proprio nel primo comma dell’art. 2, l. cit., che opportunamente e ragionevolmente prevede, nel contesto di un doppio regime di tutela, un adeguato periodo di “moratoria” per esercitare l’opzione tra l’impiego e la libera professione (come altresì puntualizzato dalla Corte cost. con l’ord. n. 91/09). Va pertanto ritenuta manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 35 co.1 e 41 Cost., la q.l.c. degli artt.1 e 2 della Legge n. 330/05, prospettata sotto il profilo della asserita violazione dei diritti c.d. quesiti e dei correlati principi, di carattere interno e comunitario, di tutela dell’affidamento, di eguaglianza, sicurezza giuridica, ragionevolezza e proporzionalità.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. De Michele), sentenza del 18 dicembre 2017, n. 209

Antonino Galletti

Antonino GALLETTI, Avvocato Cassazionista del libero Foro di Roma, è nato a Roma il 23 novembre 1970. E’ sposato e padre di due figli. E' Consigliere Nazionale Forense per il quadriennio 2023-2026. E' componente del consiglio generale della Camera di Commercio di Roma per il quinquennio 2020-2025. E' professore a contratto di diritto forense presso la facoltà di giurisprudenza della Università LUISS Guido Carli ed è professore a contratto di diritto pubblico presso la Unimercatorum. E' stato Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma per il quadriennio 2019-2022 ed in precedenza è stato Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma dal gennaio 2012 fino a dicembre 2018 (Consigliere Tesoriere dal dicembre 2013 al dicembre 2018). E' stato anche componente dell'assemblea dell'OUA e dell'OCF. E' stato componente del Consiglio giudiziario del Distretto di Roma. E' titolare dello Studio Legale Galletti: www.gallettilaw.com Dopo il conseguimento della maturità classica presso il liceo ginnasio statale Giulio Cesare di Roma, si è laureato nel 1993, all’età di 22 anni, in Giurisprudenza con lode presso l’Università La Sapienza di Roma (tesi in diritto costituzionale). Nel 1995 ha vinto la borsa di studio presso l’Istituto Regionale “A.C. Jemolo” di Roma per la frequenza al corso annuale di formazione specialistica per la professione forense e presso lo stesso prestigioso Istituto ha frequentato il corso di perfezionamento in diritto tributario e diritto comunitario svoltosi nel medesimo anno. Superato a Roma l’esame di abilitazione professionale nel 1996, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Roma dal gennaio 1997; da sempre è studioso del diritto amministrativo e del diritto civile. E’ stato docente a contratto per enti di ricerca quali, tra gli altri, il FORMEZ. Ha svolto nel 2008 attività di formazione specialistica, su incarico dell’ANCI. E’ stato docente a contratto di diritto europeo di polizia dall’anno accademico 2006/2007 e 2008/2009 presso la facoltà di Giurisprudenza dell’’Università “G. Marconi” di Roma. E’ presidente e fondatore dell’associazione culturale AZIONE LEGALE con la quale, tra l'altro, organizza a beneficio dei colleghi del Foro di Roma svariati seminari gratuiti di formazione e aggiornamento professionale, con l’attribuzione di crediti formativi per gli avvocati, riconosciuti dall’Ordine degli Avvocati di Roma (e nel 2008 con il patrocinio del Comune di Roma). E' cofondatore dell’associazione di promozione sociale DEMOCRAZIA NELLE REGOLE, attiva nella formazione e nella divulgazione nelle scuole dei valori e dei principi costituzionali. E' stato stato consulente del Dipartimento della Funzione Pubblica nel progetto di supporto alla stessa “per il monitoraggio, la sistematizzazione e la valorizzazione di proposte e richieste delle pubbliche amministrazioni finalizzato alla valorizzazione risorse umane e omogeneizzazione standard delle performance”. E' autore di svariate pubblicazioni scientifiche in materia di ordinamento forense, pubblico impiego, edilizia ed urbanistica, enti locali e diritto costituzionale. E' stato presidente del Comitato tecnico scientifico dell’associazione “Cantiere Europa” formata dal Comune di Roma e dalle Università degli studi “La sapienza”, Tor Vergata e Roma Tre di Roma.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Torna in alto