Dipendenti pubblici e incompatibilità professionali: manifestamente infondati i dubbi di contrasto con la Costituzione italiana e la normativa comunitaria
Indispensabile condizione all’esercizio della professione forense è l’indipendenza dell’avvocato rispetto ai pubblici poteri, sicché appare ragionevole e legittima -dal punto di vista costituzionale nonché comunitario- la normativa con cui uno Stato membro imponga restrizioni all’esercizio simultaneo della professione forense e dell’Impiego pubblico con il fine di conseguire l’obiettivo della prevenzione dei conflitti d’interesse, dovendo nel contempo escludersi la sussistenza di una disparità di trattamento ovvero di una discriminazione “al contrario” tra gli avvocati italiani e quelli comunitari “stabiliti” o “integrati”, dipendenti di corrispondenti amministrazioni pubbliche degli stati di appartenenza, in forza della norma italiana che prevede l’applicazione di tutte le norme nazionali sull’incompatibilità anche all’avvocato “stabilito” o “integrato”.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. De Michele), sentenza del 18 dicembre 2017, n. 209
Dipendenti pubblici: incompatibile con la professione forense l’attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato
Le disposizioni di cui all’art. 1, commi 56, 56 bis e 57, L. n. 662/1996 (che consentono l’iscrizione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale agli albi professionali quando la prestazione lavorativa non sia superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno, c.d. part time ridotto) non si applicano all’iscrizione agli albi degli avvocati (L. n. 339/2003), per i quali -quand’anche iscritti all’albo prima del 1996- restano fermi i limiti e i divieti di cui alla legge professionale, che appunto prevede l’incompatibilità tra la professione di avvocato con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato (art. 18 lett. d L. n. 247/2012, già RDL n. 1578/1933). Tale incompatibilità risponde infatti all’esigenza di tutelare gli interessi di rango costituzionale quali, da un lato, il buon andamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione e, dall’altro, l’indipendenza della professione forense al fine di garantire l’effettività del diritto di difesa, così da evitare il sorgere di un possibile contrasto tra l’interesse privato del pubblico dipendente e l’interesse della pubblica amministrazione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. De Michele), sentenza del 18 dicembre 2017, n. 209
Cancellazione dall’albo del dipendente pubblico part time: manifestamente infondata la qlc della L. n. 339/2003
In tema di cancellazione dall’Albo per incompatibilità dell’avvocato dipendente pubblico part-time, il divieto ripristinato dalla legge n. 339/2003 deve essere ritenuto coerente con la caratteristica (peculiare della professione forense tra quelle il cui esercizio è condizionato all’iscrizione in un albo) dell’incompatibilità con qualsiasi “impiego retribuito, anche se consistente nella prestazione di opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere scientifico o letterario”, non incontrando la discrezionalità del legislatore, libero di introdurre nuove discipline anche opposte a quella in vigore purché non contrastanti con le norme costituzionali e non irragionevoli, il limite del rispetto dei c.d. “diritti quesiti”. Peraltro, pur prescindendo dal rilievo che una tale posizione debba inquadrarsi più correttamene nella categoria delle mere aspettative che non tra i diritti, non può ritenersi che la suddetta disciplina dovesse necessariamente essere indirizzata nel senso di escludere l’applicazione del nuovo regime restrittivo a coloro che già risultavano (legittimamente) iscritti nell’albo, anche perché non può dirsi che una disciplina transitoria manchi, essendo al contrario essa individuabile proprio nel primo comma dell’art. 2, l. cit., che opportunamente e ragionevolmente prevede, nel contesto di un doppio regime di tutela, un adeguato periodo di “moratoria” per esercitare l’opzione tra l’impiego e la libera professione (come altresì puntualizzato dalla Corte cost. con l’ord. n. 91/09). Va pertanto ritenuta manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 35 co.1 e 41 Cost., la q.l.c. degli artt.1 e 2 della Legge n. 330/05, prospettata sotto il profilo della asserita violazione dei diritti c.d. quesiti e dei correlati principi, di carattere interno e comunitario, di tutela dell’affidamento, di eguaglianza, sicurezza giuridica, ragionevolezza e proporzionalità.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. De Michele), sentenza del 18 dicembre 2017, n. 209