Prospetto di entrata in vigore del D.L. 132/14

Decreto legge

Prospetto di entrata in vigore delle diverse norme del decreto legge n. 132/14 sulla degiurisdizionalizzazione e riduzione  dell’arretrato in materia civile convertito nella legge n. 162/14

 

11 novembre 2014

a) per la Negoziazione assistita per separazione consensuale, divorzio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio con figli minori, maggiorenni incapaci, portatori di handicap o economicamente  non autosufficienti (art. 6)

b) per le modifiche introdotte con la legge di conversione  alla traslatio iudicii e negoziazione assistita

c) per l’esecuzione forzata, le seguenti nuove norme:

– «Art. 155-sexies. – (Ulteriori casi di applicazione delle disposizioni per la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare).

– Le disposizioni in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare si applicano anche per l’esecuzione del sequestro conservativo e per la ricostruzione dell’attivo e del passivo nell’ambito di procedure concorsuali di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di  patrimoni altrui »;

– «Art. 164-bis (Infruttuosità dell’espropriazione forzata).

– Quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la  chiusura anticipata del processo esecutivo.».

– All’articolo 7, nono comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Le informazioni comunicate sono altresì utilizzabili dall’autorità giudiziaria ai fini della ricostruzione dell’attivo e del passivo nell’ambito di procedure concorsuali, di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui. Nei casi di cui al periodo precedente l’autorità giudiziaria si avvale per l’accesso dell’ufficiale giudiziario secondo le disposizioni relative alla ricerca con modalità telematiche dei beni  da pignorare.».

Disposizioni che entreranno in vigore l’11 novembre 2014, in quanto per queste norme non è indicata una differimento dell’entrata in vigore; alcune però sembrano, di fatto, subordinate all’entrata in vigore delle norme sull’accesso alle banche  dati.

 

11 dicembre 2014

a) per la separazione consensuale, divorzio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio effettuata direttamente dai coniugi con assistenza facoltativa di uno o più avvocati, innanzi al Sindaco del Comune  competente (art. 12);

b) per il nuovo regime di compensazione delle spese (art.  13);

c) per la norma che prevede il passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione (art. 14). La nuova norma si applicherà ai  giudizi introdotti a decorrere dal 11 dicembre 2014;

d) per la previsione del nuovo saggio degli interessi legali moratori (art. 17) che si applicherà ai procedimenti iniziati a decorrere dal  11 dicembre 2014;

e) per le nuove modalità di “Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione” (art. 18 – nuovo 492-bis c.p.c.) e relativa sanzione (nuovo Art. 164-ter. –Inefficacia del pignoramento per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo) le nuove norme si applicano  ai procedimenti esecutivi iniziati a decorrere dal 11 dicembre 2014;

f) per la nuova competenza territoriale per l’esecuzione forzata su autoveicoli e motoveicoli (art. 19). tranne il caso in cui è debitore una pubblica amministrazione, è fissata la regola secondo la quale “per l’espropriazione forzata di crediti è competente il giudice del luogo  in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede”;

g) per la “Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare” (art. 19) e per la nuova modalità di esecuzione del pignoramento dei veicoli, motoveicoli e rimorchi registrati; i provvedimenti circa i mobili estranei all’esecuzione (nuovo art. 609 c.p.c.); la partecipazione del creditore alla ricerca dei beni da pignorare con modalità telematiche (155-ter delle disp. att. c.p.c.) e modalità di accesso alle banche dati  (155-quater delle disp. att. c.p.c.); l’esecuzione presso terzi.

 

1 gennaio 2015

a) per la riduzione del termine per la sospensione feriale dei termini a 31 giorni, dal 1° agosto al 31 agosto (ricorda di rivedere ed  aggiornare le scadenze).

 

9 febbraio 2015

a) per la negoziazione assistita obbligatoria: improcedibilità delle controversie in alcune materie in mancanza di esperimento  della negoziazione assistita da uno o più avvocati (art. 3)

Le materie sono quelle indicate dal comma 1: “chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti” e “chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi  titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro”.

b) entro la stessa data del 9 febbraio 2015 dovrà essere emanato un decreto ministeriale che regolamenti riduzioni ai compensi degli arbitri e disponga nuove norme per la selezione degli arbitri e l’attribuzione  agli stessi degli incarichi.

 

FONTE: http://www.ordineavvocatiroma.it/upload/Prospetto132_2014.pdf

Danilo De Angelis

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