Può l’amministratore di Srl essere anche dipendente della stessa società?

L’INPS ha finalmente aperto, anche se con dei paletti, al doppio ruolo di amministratore e dipendente della stessa società.

L’INPS, con il messaggio n. 3359 del 17 settembre 2019 cambia orientamento e apre al doppio ruolo per chi ricopre cariche sociali in S.R.L. e S.P.A. e ne è contemporaneamente lavoratore dipendente.

La nuova interpretazione, ha seguito l’orientamento sviluppatosi in ambito giurisprudenziale, che ha negli anni consentito agli amministratori di SRL di assumere anche la qualifica di lavoratore dipendente.

Al fine di assicurare l’uniformità di comportamento da parte dell’Ente, l’INPS ha dovuto chiarire questa possibilità anche in ambito previdenziale ed assistenziale.

Il messaggio n. 3359 dell’INPS del 17 settembre 2019 specifica però che il doppio ruolo di amministratore e dipendente di società è compatibile soltanto qualora vengano rispettati determinati requisiti.

L’amministratore di una SRL o di una SPA potrà quindi legittimamente instaurare anche un rapporto di lavoro subordinato con la stessa società, nel rispetto dei requisiti esplicitati dall’INPS.

Prima di analizzarli, è bene sottolineare l’importanza del cambio di orientamento dell’INPS rispetto a quanto indicato nella circolare n. 179 dell’8 agosto 1989, nella quale era stato escluso che: “per i presidenti, gli amministratori unici ed i consiglieri delegati” potesse essere riconosciuto un rapporto di lavoro subordinato valido con la medesima società.”

Nel 2011, a seguito dell’interpretazione contraria della Cassazione, l’INPS aveva dato segnali di una prima timida apertura, ammettendo che in alcuni casi fosse possibile essere presidente e dipendente, ma solamente di una cooperativa.

Dopo quasi 20 anni e diverse pronunce della giurisprudenza di merito, finalmente l’INPS ha cambiato orientamento, aprendo finalmente a questo “doppio ruolo”.

Per consentire la compatibilità dello status di amministratore di società di capitali con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato, dovranno sussistere i seguenti requisiti:

  • che il potere deliberativo (come regolato dall’atto costitutivo e dallo statuto), diretto a formare la volontà dell’ente, sia affidato all’organo (collegiale) di amministrazione della società nel suo complesso e/o ad un altro organo sociale espressione della volontà imprenditoriale il quale esplichi un potere esterno;
  • che sia fornita la prova della sussistenza del vincolo della subordinazione (anche, eventualmente, nella forma attenuata del lavoro dirigenziale) e cioè dell’assoggettamento del lavoratore interessato, nonostante la carica sociale, all’effettivo potere di supremazia gerarchica (potere direttivo, organizzativo, disciplinare, di vigilanza e di controllo) di un altro soggetto ovvero degli altri componenti dell’organismo sociale a cui appartiene;
  • che il soggetto svolga, in concreto, mansioni estranee al rapporto organico con la società. In particolare, deve trattarsi di attività che non siano ricomprese nei poteri di gestione che discendono dalla carica ricoperta o dalle deleghe che gli siano state conferite.

Avv. Federico Bocchini

Federico Bocchini

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