Equitalia: nel 2015 rateizzazione semplificata dei debiti fiscali
Cos’è e come funziona?
La rateizzazione
semplificata Equitalia che partirà dal 2015 è
un’iniziativa dell’Agenzia della Riscossione annunciata dal comunicato stampa
del 18 agosto scorso. Tale iniziativa, nata per agevolare i contribuenti,
consentirà di scegliere immediatamente se saldare il debito, notificato con la
cartella esattoriale, in un’unica soluzione o aderire al piano di rateizzazione
secondo il prospetto in allegato.
Ciò permetterà di semplificare la richiesta di
dilazione, che fino adesso si è svolta solo presentando direttamente la
domanda di rateizzazione agli uffici della riscossione e simulando il calcolo
delle rate online sul sito di Equitalia.
A partire dal 2015, invece, i contribuenti
riceveranno allegata alla cartella di pagamento anche un prospetto per la
dilazione, ossia, un piano di ammortamento precompilato a nome di legge, dove
saranno indicati il numero di rate con cui è possibile rateizzare il debito e
l’importo per ciascuna rata, da utilizzare nel caso in cui si preferisca non
pagare in un’unica soluzione entro 60 giorni dalla notificazione.
Un’altra novità è la possibilità di vedere condonate
dal 2015 le cartelle sotto i 300 euro, a partire dal prossimo anno cambia infatti il
calendario per le concessionarie della riscossione, che richiederanno prima i
pagamenti dei debiti formati nel 2014 e poi via via quelli degli anni
precedenti.
PRESUPPOSTI
RICHIESTA DILAZIONE RATEAZIONE FINO A 10 ANNI
Per le persone fisiche
Riduzione propria capacità reddituale: quando
l’importo della singola rata supera il 20% del reddito mensile del nucleo familiare
( si può fare riferimento all’indicatore ISR o ISEE).
Per le società
La rata mensile pagata supera il 10% del valore della produzione, cioè
ricavi ordinari meno costi ordinari della produzione).
MODALITA’ DI RICHIESTA
Importi inferiori a 50.000 euro: rateazione concessa automaticamente
presentandosi in Equitalia.
Per importi superiori a 50.000: necessario produrre i debiti fino a 50.000,
la rateazione è concessa automaticamente, senza verifica della situazione di
difficoltà economica.
Rateazione Equitalia 2015 cartelle con piano rateizzazione precompilato. Dal 1° gennaio arriverà in allegato
alla cartella di pagamento per facilitare i contribuenti, privati, società ed
imprese, che potranno fare domanda di
dilazione, senza presentarsi agli sportelli dell’agente
incaricato alla riscossione, ma accettando subito il piano di ammortamento
allegato alla cartella, oppure, scegliere di pagare il debito iscritto a ruolo
in un’unica soluzione entro 60 giorni dalla notifica.
Modulo piano ammortamento rate e interessi con
cartella:
Il modulo di
rateizzazione precompilato arriverà in allegato alla cartella
esattoriale Equiltalia notificata al contribuente per mezzo anche del nuovo
servizio di Poste Italiane, il cd. atto
mof.
Il cittadino, l’impresa e la società, aprendo la
busta, oltre a trovare la descrizione del debito iscritto a ruolo, quindi di un
bollo auto omesso, una multa non pagata, tributi Agenzia dell’Entrate o di enti
locali, IVA non liquidata, ecc, il bollettino per pagare in un’unica
soluzione o altre modalità di versamento accettate, in allegato troverà il
piano di ammortamento relativo al debito, ossia, un piano di rateizzazione precompilata
del debito che Equitalia in qualità di agente della riscossione, può concedere
in base ai parametri previsti dalla legge.
Un’iniziativa questa, molto importante, se si pensa
che le rateizzazione, oggi, è lo strumento di pagamento più utilizzato dai
contribuenti e che quelle concesse e attive sono circa 2,5 milioni di cui per
il 65% sono imprese e il 35% a persone fisiche, che si traduce anche in meno
file agli sportelli e risposte immediate da parte di Equitalia.
In quante rate è possibile rateizzare debito iscritto a ruolo?
I 4 PIANI DI RATEAZIONE
In virtù dell’introduzione della nuova rateazione
decennale sono previsti quattro piani di rateizzazione per il contribuente:
1.
Piano ordinario con durata massima di 72 rate;
2.
Piano ordinario in proroga, sempre da 72 rate
aggiuntive;
3.
Piano straordinario con durata massima di 120 rate;
4.
Piano straordinario in proroga di 120 rate aggiuntive
per le situazioni di gravi difficoltà;
Ad oggi, secondo la normativa vigente, è possibile dilazionare un debito iscritto a ruolo,
quindi notificato per mezzo di cartella di pagamento esattoriale, con un piano di ammortamento ordinario da 72 rate, da
pagare quindi in 6 anni di rate, o straordinario con cui rateizzare l’importo fino a 120 rate, in
10 anni, qualora sussistano gravi situazioni e condizioni, che devono però
essere dimostrate.
L’importo minimo di ciascuna rata è di 100 euro,
salvo eccezioni e nel caso in cui Equitalia, non conceda la dilazione in 120
rate, per il richiedente è sempre possibile accedere alla rateizzazione
ordinaria. E’ poi possibile in ogni momento, visualizzare il piano di
ammortamento rate e simulare il calcolo e l’importo di ciascuna rata,
utilizzando il servizio online messo a disposizione da Equitalia per il
contribuente.
Inoltre, una volta concessa la dilazione ed il
contribuente paga regolarmente le rate, per legge non è considerato
inadempiente e pertanto può richiedere il DURC, il certificato di regolarità
fiscale essenziale per poter lavorare con la Pubblica Amministrazione e non può
essere sottoposto per quel debito a provvedimenti cautelari ed esecutivi come
ad esempio il fermo amministrativo sull’auto, iscrizione di ipoteche o pignoramenti
immobiliari e pignoramenti
stipendio o pensione.
Come
e cosa cambia dal 2015?
Il contribuente fino adesso, ha potuto richiedere la rateizzazione di una cartella esattoriale notificata da
Equitalia, solo rivolgendosi direttamente agli sportelli
dell’agente di riscossione e presentando il relativo modulo di domanda
dilazione e altri documenti.
Dal 2015 con la rateazione Equitalia semplificata,
invece, riceverà allegata alla notifica della cartella di pagamento, anche il modulo
piano di ammortamento precompilato, per accettare subito la
rateazione proposta secondo i termini di legge.
Il titolare del debito iscritto a ruolo, troverà
nella busta il relativo piano di rientro e le istruzioni su come fare ad
accettare la rateazione e quali documenti presentare ed inviare ai fini di
concessione e riconoscimento del beneficio da parte di Equitalia.
Ricordiamo che per richiedere la rateizzazione
fino a 120 rate, è necessario dimostrare la grave e comprovata
situazione di difficoltà in cui versa il contribuente a causa della crisi
economica, che ha di fatto determinato una mancanza di liquidità e quindi
l’impossibilità di poter assolvere nell’immediato l’adempimento. A tal
proposito, il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha stabilito
che in presenza di una situazione economica disagiata da parte del contribuente,
è possibile concedere una dilazione del debito in base alle sue effettive
disponibilità. Per cui, presentando una domanda motivata, la persona fisica o
la ditta individuale può ottenere così più di 72 rate quando l’importo di
ciascuna rata è superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare
mentre per le imprese, l’importo della rata deve essere superiore al 10% del
valore della produzione mensile e un indice di liquidità compreso tra 0,5 e 1.
Per ottenere, invece, la concessione fino a 72 rate
per debiti fino a 50.000 euro è molto più semplice in quanto non serve
documentare e né dare prova di una situazione di difficoltà economica mentre
per debiti oltre i 50 mila euro, rimane obbligatoria la dimostrazione di tale
difficoltà. È poi possibile, richiedere rate variabili e crescenti, anziché
rate
costanti, in modo da poter pagare meno all’inizio
nella prospettiva di un miglioramento della condizioni economiche.
Suggeriamo questo link, molto
utile per le simulazione di calcolo e gli adempimenti da sbrigare:
http://www.odc.torino.it/public/convegni/SLIDES%20RATEIZZAZIONI.pdf
Per quanto concerne la proroga e decadenza della rateizzazione, va
detto che il piano di dilazione sia ordinario che straordinario, può essere
prorogato una sola volta in tutta la durata della rateazione, quindi una sola
volta in 6 o in 10 anni, richiedendo ulteriori 72 rate se si tratta di quella
ordinaria o di altre 120 rate se straordinaria e se in presenza di determinati
requisiti. La decadenza del beneficio, avviene invece, in caso di mancato
pagamento di 8 rate anche non consecutive.
LA PROROGA
Nell’ipotesi di mancato pagamento delle rate o
ritardo:
1)
interruzione della possibilità di pagare a rate
2)
sanzioni connesse al ritardo nel versamento delle rate
precedenti
3)
fermo amministrativo o ipoteca giudiziale
Fino al mancato versamento di 8 rate: sanzioni
sull’importo omesso senza revoca o decadenza della rateazione
La
novità è prevista in un emendamento al disegno di legge di Stabilità 2015, in
corso di approvazione entro fine anno dal Parlamento. La disposizione che si
cerca di introdurre prevede che – relativamente a debiti tributari scaturenti
da cartelle di pagamento, ingiunzioni fiscali, avvisi di accertamento esecutivi
e in dipendenza di accertamenti con adesione emessi per tributi di uffici
statali, agenzie fiscali, regioni, provincie e comuni – il debitore possa
accedere, previa domanda, ad una forma di rateazione “semplificata”
La
semplificazione
L’emendamento
ravvisa nella “semplificazione” la non obbligatorietà di comprovare
la situazione di temporanea obiettiva difficoltà a pagare al fine di ottenere
la dilazione “per un massimo di centoventi rate mensili”. Il piano di
ammortamento è a rate costanti o crescenti per ciascun anno a scelta del
contribuente, seppure con importo minimo della rata non inferiore a 100 euro.
Tempistica
L’agevolazione
prevede una tempistica ben definita: le domande, infatti, possono essere
presentate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
Stabilità, da cui, nell’ipotesi prospettata, un’operatività limitata al
prossimo 30 giugno 2015
Gli
interessi
Il
debitore che propone istanza di rateizzazione semplificata dovrà comunque pagare
– oltre all’importo originario iscritto a ruolo o di quello residuo – un
interesse con un tasso annuo lordo pari al 3,69 per cento, decorrente dalla
data di notifica della cartella di pagamento, dell’ingiunzione fiscale,
dell’avviso di accertamento esecutivo o dalla data di definizione
dell’accertamento con adesione. Esclusi gli interessi di mora, gli interessi
per ritardata iscrizione a ruolo e le sanzioni, fattispecie che ha portato
inevitabilmente a parlare di sanatoria
Rateizzazione ai ‘decaduti’
La nuova
rateazione semplificata si applicherebbero anche ai contribuenti già decaduti
dalla rate Equitalia, alla data di entrata in vigore della legge di Stabilità
2015.La rateazione non pregiudica la possibilità di
lavorare con le amministrazioni pubbliche e di partecipare alle gare d’appalto.
Se si saltano più di 8 rate si decade dal beneficio ma
subentra un’altra possibilità in quanto sono stati riaperti i termini per la
riammissione al beneficio della rateizzazione.
FONTE: WWW.GRUPPOEQUITALIA.IT
FONTI NORMATIVE
Legge
stabilità 23.12.2014 n. 190 pubblicata
in G.U. 29.12.2014, entrata in vigore l’1.1.2015.
Termine
previsto dalla legge per le disposizioni contenute in questo schema: 30.6.2015