Registrazione contratti preliminari di compravendita. Dal 7 marzo si fa tutto via web
Al via la possibilità di registrare online i preliminari di compravendita, senza doversi recare in un ufficio delle Entrate. Da martedì 7 marzo sarà infatti disponibile un nuovo servizio che consente di inviare la richiesta direttamente dal proprio pc insieme agli allegati, come il contratto ed eventuali planimetrie. Questa possibilità è resa operativa da un provvedimento di oggi, firmato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, che approva il modulo aggiuntivo del modello per la “Registrazione di atto privato” (Rap) già disponibile per la registrazione dei contratti di comodato d’uso. Per la registrazione dei contratti preliminari di compravendita era finora necessario recarsi presso un ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data della stipula dell’atto. Con successivi provvedimenti la nuova modalità di registrazione sarà progressivamente estesa ad altri atti privati.
Il preliminare di compravendita si registra online – Il contratto preliminare è un accordo tra venditore e compratore che si impegnano reciprocamente a stipulare un successivo e definitivo contratto di compravendita, con il quale avverrà il trasferimento del diritto di proprietà sul bene. Dal prossimo 7 marzo, i contribuenti o gli intermediari potranno inviare la richiesta di registrazione in via telematica, attraverso la procedura web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.
Come utilizzare il nuovo servizio – Per richiedere la registrazione in via telematica basta indicare nel nuovo modello “Rap” i dati necessari ed allegare copia dell’atto da registrare firmato dalle parti ed eventuali altri documenti come scritture private, inventari, mappe, planimetrie e disegni. Questi documenti dovranno essere allegati in un unico file, in formato TIF e/o TIFF e PDF/A (PDF/A-1a o PDF/A-1b). Una volta inserite tutte le informazioni necessarie, il sistema calcola in automatico le imposte (registro e/o bollo) e consente di versarle contestualmente tramite addebito su conto corrente. I soggetti non obbligati alla registrazione telematica possono comunque presentare il modello “Rap” presso un ufficio dell’Agenzia, insieme al contratto e agli eventuali allegati.
Avv. Federico Bocchini