La Cassazione si pronuncia nuovamente in tema di rilevazione delle infrazioni tramite autovelox, con riguardo alla omologazione ed alla presegnalazione della presenza delle apparecchiature.
Due recenti pronunce della VI sezione della Corte di Cassazione, entrambe pubblicate nel mese di giugno 2020, hanno avuto per oggetto la rilevazione con autovelox delle infrazioni al Codice della Strada. In particolare, l’Ordinanza n. 11776/2020 è stata emessa nell’ambito del ricorso da parte di un automobilista contro Roma capitale avverso la decisione del Giudice di pace che aveva respinto l’opposizione al verbale di contravvenzione elevato per superamento del limite di velocità e del Tribunale che aveva confermato in appello la decisione di primo grado.
L’automobilista, lamentava il fatto che il Tribunale aveva riconosciuto rilevanza probatoria alla generica attestazione circa l’apparecchiatura elettronica “debitamente omologata e revisionata” contenuta nel verbale. La Suprema Corte, uniformandosi al principio espresso in analoghe sentenze del 2018, ha ricordato che a seguito della declaratoria della Corte Costituzionale n. 115/2015, che tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura, e che in caso di contestazione circa l’affidabilità dello strumento il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate.
Nel caso di specie non è quindi possibile ritenere sufficiente l’annotazione apposta dai verbalizzanti, non essendo questa coperta da fede privilegiata, per cui il ricorso dell’automobilista è stato accolto.
Avv. Federico Bocchini