La nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense (cfr. l’art. 22, della legge 31 dicembre 2012, n. 247), nel dettare le nuove modalità di accesso all’Albo Speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, ha contemplato due differenti possibilità:
i) il superamento del tradizionale esame disciplinato dalla legge n. 1003/1936 (esame, quest’ultimo, cui possono partecipare tutti gli avvocati iscritti da almeno cinque anni nel proprio albo circondariale) ovvero
ii) la lodevole e proficua frequentazione della Scuola Superiore dell’Avvocatura, istituita presso il C.N.F., cui possono accedere gli avvocati che abbiano maturato una anzianità di iscrizione di almeno otto anni.
Sulla seconda e nuova modalità di “reclutamento” dei “nuovi cassazionisti” post riforma professionale, possiamo affermare, senza timore di essere smentiti, che il “vecchio” CNF, targato Giudo Alpa, non ha fatto nulla per essere rimpianto.
Dopo il Regolamento del C.N.F. n. 5, in data 16 luglio 2014, avente ad oggetto i corsi per l’iscrizione all’Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, è stato, infatti, pubblicato il Bando per l’ammissione al corso propedeutico all’iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori (sul sito del C.N.F. in data 25 febbraio 2015). Infine, è stato reso noto un avviso, privo di data certa, pubblicato sul sito istituzionale del C.N.F., recante la “Comunicazione per il test preselettivo per l’ammissione al corso propedeutico all’iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori”.
Da ultimo, in data 17 aprile si sono tenute le temute prove preselettive alle quali hanno presenziato oltre mille colleghi dei quali soltanto un centinaio hanno avuto il merito e la fortuna di essere ammessi al prosieguo della preselezione.
Medio tempore sono stati già interposti i primi ricorsi dinanzi al giudice amministrativo da parte di colleghi che hanno giustamente lamentato l’irrazionalità, l’illogicità e la disparità di trattamento dei criteri per essere ammessi alla preselezione (basati sul numero delle udienze diversamente quantificato per civilisti, penalisti e amministrativisti), nonché delle modalità di svolgimento della prova di preselezione per l’ammissione alla Scuola (con la somministrazione di tests con un numero di domande non omogeneo per ciascuna materia: 12 quesiti di diritto processuale amministrativo, 15 di diritto processuale civile e altrettanti per il penale)
E’ poi prevedibile a breve il “fioccare” delle impugnative avverso l’esito della preselezione per tests da parte dei colleghi ai quali non è stata riconosciuta l’idoenità per proseguire il percorso di selezione.
Azione Legale è, come al solito, “in trincea” per sostenere le ragioni dei colleghi che sono stati pregiudicati nel loro diritti e interessi ed ha predisposto un servizio gratuito per i propri iscritti volto a dare consigli e suggerimenti ai colleghi esclusi per meglio fare valere le proprie ragioni.
Per saperne di più è possibile contattare i nostri associati Andrea Borgheresi (mail a andreaborgheresi@gmail.com) o Irma Conti (conti.studiocassiani@gmail.com).