Sui limiti dell’istanza in sanatoria ex art. 36 e su quelli all’acquisizione gratuita al patrimonio comunale

Il Tar di Napoli, Sezione IV, con sentenza n. 774/2015 ha ribadito due oscillanti orientamenti giurisprudenziali.

Innanzi tutto, in tema di presentazione dell’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 D.P.R. 380/2001 ha statuito che l’art. 36, comma 1, D.P.R. 380/01 (già art. 13 della l. 47/85), fa riferimento, ai fini della presentazione dell’istanza di sanatoria, ai termini indicati negli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, e 34, comma 1, del medesimo D.P.R., ovverosia ai termini concessi nell’ingiunzione di demolizione al responsabile dell’abuso per ridurre in pristino lo stato dei luoghi prima che l’ordinanza venga eseguita dal comune.

Tale termine, per gli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, come quello in questione, sanzionati in base al citato art. 31 del medesimo D.P.R., è di novanta giorni dall’ingiunzione a demolire (T.A.R. Campania, Sez. IV, 25 febbraio 2011, n. 1166)

In sostanza il termine di 90 giorni dall’ingiunzione a demolire previsto ex art. 31, comma 3, D.P.R. 380/01 (già art. 7, comma 3, l. 28 febbraio 1985, n. 47) per la presentazione della domanda di sanatoria presenta carattere perentorio nei casi di intervento edilizio realizzato in difetto di concessione e per cui sia stata emessa ingiunzione di demolizione (T.A.R. Bari Puglia sez. II, 15 dicembre 1994, n. 1525; Cass. pen., sez. II, 21 febbraio 1990)

L’art. 36 D.P.R. 380/01 nel prevedere espressamente un termine per la presentazione dell’istanza di sanatoria successivamente all’irrogazione dell’ordinanza di demolizione pone, infatti, un termine di decadenza alla facoltà del privato di chiedere l’accertamento di conformità, a meno di non volerne sostenere l’assoluta irrilevanza, pur a fronte del chiaro tenore della norma e della sua coerenza con la rilevata esigenza di celere definizione degli abusi edilizi che si conclude o la conservazione di opere edili conformi alla disciplina urbanistica vigente, ovvero con l’applicazione delle sanzioni ripristinatorie (T.A.R. Sicilia Catania Sez. I, 7 luglio 2010, n. 2871).

L’istanza di sanatoria presentata dopo la scadenza dei suddetti termini si presenta come irricevibile e non è in grado di esplicare alcuna efficacia sull’ordine demolitorio (T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 12 dicembre 2014 n. 6598).

Invece, con riferimento all’aspetto sanzionatorio relativo all’inottemperanza all’ordine di demolizione, ha confermato l’orientamento maggioritario secondo  cui il proprietario dell’area sulla quale è stato commesso l’abuso può evitare l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale solo ove dimostri la sua assoluta estraneità all’abuso edilizio e manifesti il suo attivo interessamento, con i mezzi consentitigli dall’ordinamento, per la rimozione dell’opera abusiva, (Consiglio di Stato, IV, 3.5.2011 , n. 2639).

Già la Corte costituzionale, con sentenza n. 345 del 1991, ha avuto modo di precisare che l’acquisizione gratuita non può operare nei confronti del proprietario dell’area quando risulti, in modo inequivocabile, la sua completa estraneità al compimento dell’opera abusiva o che, essendone egli venuto a conoscenza, si sia adoperato per impedirlo con gli strumenti offertigli dall’ordinamento (T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, 06-02-2014, n. 223; T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, 19-07-2013, n. 1924; T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. II, 16-06-2006, n. 1256).

L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’area di sedime su cui insiste l’abuso, in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione, si configura come una sanzione prevista per l’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione ed, in quanto tale, essa si riferisce esclusivamente al responsabile dell’abuso edilizio e non può operare nella sfera giuridica del proprietario che sia rimasto estraneo all’abuso sulla cosa locata dal conduttore, locatario o affittuario (T.A.R. Umbria Perugia, 1 giugno 2007 , n. 477; TAR Campania, Napoli, II, 19 ottobre 2006, n. 8673; TAR Emilia Romagna, Bologna, II, 13 settembre 2006, n. 2053; TAR Toscana, III, 29 gennaio 2003, n. 121; TAR Marche, 2 ottobre 2001, n. 1105; Cons. Stato, V, 1 ottobre 1999, n. 1228).

 

 

Antonino Galletti

Antonino GALLETTI, Avvocato Cassazionista del libero Foro di Roma, è nato a Roma il 23 novembre 1970. E’ sposato e padre di due figli. E' Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma dal gennaio 2012 e Consigliere Tesoriere dal dicembre 2013. Dopo il conseguimento della maturità classica presso il liceo ginnasio statale Giulio Cesare di Roma, si è laureato nel 1993, all’età di 22 anni, in Giurisprudenza con lode presso l’Università La Sapienza di Roma (tesi in diritto costituzionale). Nel 1995 ha vinto la borsa di studio presso l’Istituto Regionale “A.C. Jemolo” di Roma per la frequenza al corso annuale di formazione specialistica per la professione forense e presso lo stesso prestigioso Istituto ha frequentato il corso di perfezionamento in diritto tributario e diritto comunitario svoltosi nel medesimo anno. Superato a Roma l’esame di abilitazione professionale nel 1996, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Roma dal gennaio 1997; da sempre è studioso del diritto amministrativo (in particolare, pubblico impiego, urbanistica ed edilizia, contratti e appalti pubblici, diritto sanitario, disciplina del commercio, privacy) e del diritto civile (contrattualistica per piccole e medie imprese, proprietà e locazioni, famiglia). E’ stato docente a contratto per enti di ricerca quali, tra gli altri, il FORMEZ e Sudest S.C.P.A. in materia di governance interna degli enti locali e territoriali. Ha svolto nel 2008 attività di formazione specialistica, su incarico dell’ANCI, per funzionari e dirigenti di Comuni e Province del Lazio in tema di sistemi di finanziamento delle entrate degli enti locali. E’ stato docente a contratto di diritto europeo di polizia dall’anno accademico 2006/2007 e 2008/2009 presso la facoltà di Giurisprudenza dell’’Università “G. Marconi” di Roma. E’ titolare e responsabile nazionale degli uffici legali di svariate associazioni delle Forze Armate e del comparto civile della Sicurezza. Fino al dicembre 2001 è stato direttore responsabile della rivista mensile a tiratura nazionale “La Rivista dell’Arma: norme, giurisprudenza e dottrina”. Dal gennaio 2001 è stato unico componente non militare dell’Osservatorio Permanente per la Sicurezza (OPPS) di Milano, ed è nel comitato scientifico della rivista ufficiale “Il benemerito”. E’ presidente e fondatore dell’associazione culturale AZIONE LEGALE con la quale, tra l'altro, organizza a beneficio dei colleghi del Foro di Roma svariati seminari gratuiti di formazione e aggiornamento professionale, con l’attribuzione di crediti formativi per gli avvocati, riconosciuti dall’Ordine degli Avvocati di Roma (e nel 2008 con il patrocinio del Comune di Roma). E' anche presidente e cofondatore dell’associazione di promozione sociale DEMOCRAZIA NELLE REGOLE, anch’essa attiva nella formazione e nella divulgazione nelle scuole dei valori e dei principi costituzionali. E’ iscritto all’albo degli Avvocati di Telecom Italia S.p.A. ed è legale del gruppo (ASSILT). E’ difensore di fiducia di varie associazioni professionali, di categoria, del settore del c.d. no profit e consulente legale di federazioni sindacali nell’ambito del comparto della sicurezza. Assiste, tra gli altri, rilevanti gruppi industriali, società immobiliari di interesse nazionale e comunitario, amministrazioni territoriali e locali. E’ titolare dell’ufficio legale di OIPA – Osservatorio imprese e pubbliche amministrazioni. Dal 2008 è stato consulente del Dipartimento della Funzione Pubblica nel progetto di supporto alla stessa “per il monitoraggio, la sistematizzazione e la valorizzazione di proposte e richieste delle pubbliche amministrazioni finalizzato alla valorizzazione risorse umane e omogeneizzazione standarda performance” voluto dal Ministro Brunetta. Nel suo percorso professionale è stato anche autore di svariate pubblicazioni scientifiche sul pubblico impiego, in materia edilizia ed urbanistica, enti locali e diritto costituzionale, diritto forense (deontologia, previdenza e ordinamento professionale). Dall’ottobre del 2009 è stato presidente del Comitato tecnico scientifico dell’associazione “Cantiere Europa” formata dal Comune di Roma e dalle Università degli studi “La sapienza”, Tor Vergata e Roma Tre di Roma. Difende svariate Amministrazioni pubbliche e Aziende Sanitarie. E' esperto in materia di anticorruzione e trasparenza. Dal 2012 è’ Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma (eletto con ben 4.300 preferenze). Dal dicembre 2013, rivesta la carica di Consigliere Tesoriere. Dall'aprile 2016 è componente del Consiglio giudiziario del Distretto della Corte di Appello di Roma. E' stato componente dell'assemblea dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana (OUA) della quale ha fatto parte sino all'elezione al COA di Roma nel 2012; all’interno dell’OUA poi è stato eletto coordinatore della commissione di diritto amministrativo. E' stato eletto come delegato al congresso nazionale forense di Bologna (2008) ed a quello di Genova (2010) ed ha partecipato, come Consigliere del COA romano, al congresso nazionale forense di Bari (2012) e di Venezia (2014).

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