Nonostante il nuovo blocco degli sfratti, qualche novità, almeno in ambito fiscale, la abbiamo e speriamo di averne di nuove a breve. Finalmente le somme non incassate dal proprietario dell’immobile, potranno in alcuni casi non essere sottoposte a tassazione.
Ad introdurre la novità è un emendamento al decreto Sostegni approvato dalle Commissioni in Senato, che modifica quanto previsto dall’articolo 3-quinquies del decreto legge n. 34/2019.
Si allargano le maglie della detassazione degli affitti non pagati relativi a contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, provando la mancata corresponsione delle somme mediante ingiunzione di pagamento o intimazione di sfratto per morosità.
Dunque, non solo per i contratti di locazione stipulati dal 1° gennaio 2020 ma anche per quelli precedenti si potrà finalmente beneficiare dell’esenzione fiscale dei canoni di locazione non percepiti.
L’emendamento approvato nel corso della conversione in legge del decreto Sostegni tenta la mediazione con i proprietari di immobili interessati dal blocco degli sfratti e prevede, esclusivamente per i canoni non percepiti dal 1° gennaio 2020, l’esclusione della somma dal reddito imponibile ai fini IRPEF del contribuente.
La data spartiacque del 1° gennaio 2020 resta non come vincolo relativo alla data di stipula del contratto come era stato introdotto in precedenza, bensì quale riferimento temporale relativo all’inizio della morosità.
Prima delle modifiche previste dal decreto Sostegni, il proprietario di un immobile affittato nel corso del 2019 non poteva accedere alla detassazione dei canoni non percepiti, anche se relativi, ad esempio, all’anno 2020. Il vincolo della data di stipula del contratto tagliava fuori dalla misura agevolativa tutti i rapporti instaurati in data precedente al 1° gennaio 2020.
Lo stesso soggetto, alla luce delle novità in fase di approvazione, potrà ora beneficiare dell’esenzione IRPEF dei canoni non percepiti dal 1° gennaio 2020, senza tener conto della data di stipula del contratto.
Quindi la possibilità di non pagare imposte sulle somme non percepite, secondo quanto previsto dall’articolo 3-quinquies del decreto n. 34/2019, è riconosciuta provandone la mancata corresponsione mediante l’emissione dell’ ingiunzione di pagamento o la notifica dell’atto di intimazione di sfratto per morosità.
Una regola di buon senso rispetto a quanto previsto dall’articolo 26 del TUIR che, in riferimento ai canoni d’affitto non percepiti, prevedeva che questi fossero tassati secondo le regole ordinarie fino, per l’appunto, alla conclusione del procedimento di sfratto per morosità.
Avv. Federico Bocchini