Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante ed in contrasto con il principio di colleganza l’avvocato che, richiesto dal collega di controparte di quantificare l’importo dovuto dal suo cliente non dia alcuna risposta, ma notifichi l’atto di precetto, ovvero -anche in mancanza di una tale richiesta avversaria ed in assenza altresì di un effettivo, immediato e concreto pericolo temporale per la tutela del diritto del proprio assistito- proceda in tempi estremamente solleciti alla notifica dell’atto di precetto senza alcuna previa informale richiesta di adempimento spontaneo, così determinando un ingiustificato aggravio di spese per il debitore e un ingiustificato nocumento all’immagine professionale del collega di controparte agli occhi della propria assistita.
Non integra illecito deontologico alcuno, sotto il profilo della slealtà e della scorrettezza, il comportamento del professionista che, mediante intimazione di precetto di pagamento, dia esecuzione alla sentenza nei confronti della parte soccombente senza preventivamente avvertire i Colleghi avversari, atteso che, per un verso, un tale obbligo deve ritenersi sussistente solo quando il difensore della controparte abbia espressamente richiesto i conteggi della somma dovuta ai fini dell’adempimento spontaneo ed immediato, e che, per altro verso, il precetto di pagamento è di per sé, e per volontà del legislatore, l’esatto contrario della slealtà, costituendo l’invito (precedente il processo di esecuzione cui è esterno) ad adempiere nel termine dilatorio che deve concedersi prima di dar corso all’esecuzione.
L’avvocato, espressamente richiesto dal collega avversario dei conteggi della somma dovuta ai fini dell’adempimento spontaneo ed immediato, è tenuto a preavvertire il difensore della controparte soccombente della intenzione di porre in esecuzione la sentenza, mediante intimazione formale di adempiere nel termine dilatorio prescritto dalla legge ex art. 480 cpc.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Sorbi), sentenza del 23 dicembre 2017, n. 236, Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Pardi), sentenza del 24 novembre 2017, n. 185.